Diritti dei consumatori più ampi: si estende a 14 giorni (da 10), il periodo entro il quale il consumatore potrà restituire il prodotto al venditore nel caso non sia soddisfatto dell’acquisto. Anche se nel frattempo si è parzialmente deteriorato. E’ una novità dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori varato lo scorso 6 febbraio.
Informative nei contratti porta a porta e nelle vendite a distanza
Il decreto prevede l’obbligo di fornire una serie di informazioni prima della conclusione di un contratto stipulato porta a porta e nelle vendite a distanza. In particolare deve essere ben chiara l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio, le modalità di pagamento e le garanzie a favore del consumatore.
Diritto di recesso
Il consumatore, senza alcuna necessità di motivare la propria scelta, può ripensare all’acquisto effettuato e recedere dal contratto senza il consenso o l’accettazione del venditore. Si potrà recedere dal contratto entro il termine di quattordici giorni, quattro giorni in più rispetto all’attuale periodo. Tale termine si allunga fino a dodici mesi (contro gli attuali sessanta giorni dalla conclusione del contratto e novanta giorni dalla consegna del bene) se il venditore non ha fornito al consumatore l’informazione sull’esistenza del diritto di recesso. Il bene potrà essere restituito anche se in parte deteriorato in quanto il consumatore è responsabile della diminuzione del valore del bene custodito se derivata da un uso diverso da quello necessario a stabilire il corretto funzionamento del bene stesso.
La dichiarazione di recesso può essere presentata in qualunque forma, scritta o verbale, purché chiara ed esplicita delle sue intenzioni.
Consegna dei beni
E’ previsto un termine di trenta giorni per la consegna dei beni comprati. Dopo tale termine il consumatore dovrà concedere al venditore un ulteriore termine supplementare decorso il quale potrà sciogliere il contratto con obbligo del venditore di risarcire eventuali danni.
Autorità garante della concorrenza e del mercato
Il compito di sanzionare le condotte irregolari da parte dei soggetti che violano i diritti dei consumatori è affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il consumatore, tuttavia, potrà far valere i propri diritti anche davanti ad un giudice. Il foro competente sarà quello del luogo di residenza del consumatore.