UE: più diritti per chi viaggia in autobus

di Teresa Barone

4 Marzo 2013 10:00

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Diritto al rimborso, all?informazione e all?assistenza: anche i passeggeri degli autobus hanno gli stessi diritti di chi viaggia in treno, aereo o nave.

Dalla UE arrivano nuove regole, e nuovi diritti, per i viaggiatori che si muovono in Europa, per la prima volta estese anche ai passeggeri di autobus oltre che a coloro che utilizzano il treno o l?aereo.

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Le novità introdotte dal regolamento europeo n. 181/2011 prevedono nuovi obblighi per le società di trasporto, come anche a carico delle stazioni, mentre arrivano più tutele per i passeggeri a partire dal rimborso in caso di ritardi superiori alle 2 ore, cancellazione di viaggio e overbooking.

Le nuove regole stabilite dall?Unione Europea estendono ai passeggeri di autobus i diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, aereo e marittimo, ribadendo innanzitutto il principio della non discriminazione basata sulla cittadinanza (in merito alle tariffe e ai contratti) o sulle condizioni fisiche (assistenza gratuita nelle stazioni e a bordo degli autobus, unitamente al rimborso per la perdita o il danneggiamento delle attrezzature per la mobilità).

Le compagnie che gestiscono i trasporti devono inoltre garantire informazioni adeguate e accessibili a tutti i passeggeri, sia prima sia durante il viaggio, attivando un sistema di gestione dei reclami che sia messo a disposizione di tutti i viaggiatori.

Un capitolo a part è dedicato ai rimborsi:

«Il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a 2 ore rispetto all?ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km). il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di overbooking, cancellazione o ritardo superiore a 2 ore rispetto all?ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km).»

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Le compagnie di trasporto devono, inoltre, garantire assistenza adeguata on caso di cancellazione o ritardo superiore ai 90 minuti, oltre al risarcimento per eventuali lesioni o per la perdita e il danneggiamento del bagaglio provocato da incidenti stradali.