La cittadinanza in Europa, il diritto

di Stefano Gorla

Pubblicato 28 Novembre 2011
Aggiornato 14 Giugno 2019 10:33

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Proseguiamo l'approfondimento sulle norme che regolano l'ottenimento della cittadinanza. Dopo aver visto cosa prevede la legge italiana, ecco una panoramica internazionale.

Cittadinanza in Germania

In Germania la legge di riforma del 2007 ha modificato le norme riguardanti la naturalizzazione (Einburgerung) degli stranieri residenti in Germania e ne ha semplificato le procedure.

Per tutti coloro che non sono tedeschi per diritto di nascita (ius sanguinis), ma che vogliono diventarlo perchè stabilitisi in Germania, la naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un’apposita richiesta da parte dell’interessato.

Rientrano in questa fattispecie gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori. In questi casi occorre dimostrare la residenza stabile sul suolo tedesco per un periodo di otto anni.

La conoscenza della lingua tedesca è una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza. La riforma del 2007 ha stabilito che chi richiede la cittadinanza deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il Zertifikat Deutsch, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età).

Cittadinanza in Gran Bretagna

Nel Regno Unito qualora al momento della nascita i genitori non siano cittadini britannici, la persona nata nel territorio nazionale ha titolo a richiedere il riconoscimento della cittadinanza nei casi seguenti:

  • Se uno dei genitori successivamente divenga cittadino britannico o si stabilisca nel Regno Unito, dovendo però il figlio farne espressa richiesta entro il limite dei 18 anni di età.
  • Se il richiedente abbia vissuto nel Regno Unito per i dieci successivi alla nascita non assentandosi per più di 90 giorni.
  • Qualora la persona abbia la cittadinanza britannica dei Territori d’oltremare, e per almeno cinque abbia legalmente risieduto nel Regno Unito senza assentarsi per più di 450 giorni durante il quinquennio o per più di 90 negli ultimi dodici mesi.

La cittadinanza europea

Per completare il quadro è utile anche parlare della cittadinanza europea, introdotta con il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993.

La cittadinanza comprende un insieme di diritti:

  • La libertà di circolare e soggiornare liberamente sul territorio di ogni Paese dell’Unione Europea.
  • Il diritto di votare ed essere eletto alle elezioni comunali ed europee nello stato di residenza.
  • Il diritto alla protezione diplomatica e consolare, garantita dalle autorità diplomatiche e consolari di qualunque stato dell’Unione Europea, in quei Paesi dove non si trova la rappresentanza del proprio stato.
  • La facoltà di presentare petizioni al Parlamento Europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo.

Con il Trattato di Lisbona del 2007 è stato aggiunto l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare che prevede l’invito alla Commissione, da parte di un gruppo di almeno un milione di cittadini europei, rappresentanti di un numero significativo di Stati, a presentare proposte di legge su materie per le quali credono sia necessario un atto giuridico dell’Unione Europea.