L’immigrazione multietnica e multiculturale è un fenomeno che riguarda l’Italia, e l’intera Europa, ormai da diversi decenni. Il recente richiamo del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla cittadinanza a coloro che sono nati in Italia figli di cittadini stranieri offre un interessante spunto di riflessione sul tema delle norme sulla cittadinanza, e in particolare su quelle che riguardano le seconde generazioni.
In Italia la legge (n.91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni) stabilisce lo “ius sanguinis” (diritto di sangue), secondo cui è italiano il figlio nato da padre italiano o da madre italiana. E’ possibile mantenere una doppia cittadinanza.
Il principio dello ius sanguinis deriva dalla legislazione civile dell’Italia preunitaria, in seguito riaffermato dalla prima legge organica sulla cittadinanza del 1912. E’ storicamente collegato al principio di nazionalità e rappresentava uno strumento di conservazione dell’identità nazionale in uno Stato che, in seguito alla difficile condizione economica, doveva fronteggiare il fenomeno di una forte emigrazione dei propri cittadini.
Al contrario il principio dello ius soli è stato adottato dai paesi luoghi di destinazione dei flussi migratori, spesso caratterizzati da vasti territori e da una scarsa popolazione per garantire lo sviluppo economico (l’esempio più noto è rappresentato dagli Stati Uniti).
In Italia, con la legge del 1992, l’acquisto automatico della cittadinanza “iure soli” continua a rimanere limitata ai figli di ignoti, di apolidi, o ai figli che non seguono la cittadinanza dei genitori.
La cittadinanza italiana si può acquisire invece non automaticamente ma su domanda dell’interessato nei seguenti casi:
- Per “iure communicatio”, ossia la trasmissione all’interno della famiglia da un componente all’altro (matrimonio, riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione, adozione).
Nel caso del matrimonio il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con un cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno due anni dalla celebrazione del matrimonio. Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio. Questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Qualora, nel frattempo, fosse intervenuto lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio oppure la separazione dei coniugi, non sarà possibile richiedere la cittadinanza.
- Per “naturalizzazione”. In questo caso il Capo dello Stato può concedere la cittadinanza a persone in possesso di determinati requisiti, come la discendenza da persone emigrate all’estero che siano stati cittadini italiani o stranieri che abbiano prestato servizio militare in Italia o ricoperto pubblici impieghi per almeno cinque anni.
- Per “beneficio di legge”, in presenza di determinati presupposti come il caso in questione posto dal Presidente della Repubblica nei giorni scorsi.
I presupposti sono legati in primo luogo alla residenza e quindi la cittadinanza puo’ essere concessa:
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni sul territorio italiano.
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni.
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione.
- Al cittadino di uno Stato Ue se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano.
- All’apolide o al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni.
Per ritornare alla questione iniziale, relativa alle seconde generazioni, la condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è da una parte legata alla condizione dei genitori: se i padri ottengono la cittadinanza – dopo dieci anni di residenza legale – questa si trasmette anche ai figli sulla base dello Jus sanguinis.
Dall’altro, la legge prevede che i minori di origine straniera nati in Italia possano fare richiesta di cittadinanza al compimento del 18esimo anno di età (ed entro il compimento del 19esimo) a condizione che siano in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. Il diritto di presentare la richiesta prevede il tempo massimo di un anno trascorso il quale scatta la decadenza.
In questo quadro normativo, la condizione delle seconde generazioni è esposta a una serie di “tranelli” di natura burocratica che rendono spesso difficile l’ottenimento dei requiti previsti dalla legge. Basta, ad esempio, che un minore sia rientrato per qualche mese nel Paese dei genitori per interrompere il decorso dei termini; oppure anche l’iscrizione in ritardo all’anagrafe, magari dovuta alla temporanea condizione di irregolarità del genitore, fa slittare l’inizio del termine dal quale far decorrere i 18 anni minimi per poter fare domanda.
Ne deriva la pratica esclusione dalla cittadinanza di molti bambini di origine straniera che vivono in una condizione di sospensione, essendo italiani di fatto (per essere nati, cresciuti ed aver fatto le scuole in italia), ma restando esclusi da tutta una serie di diritti per i quali è prevista espressamente la cittadinanza italiana.
Ma le difficoltà burocratiche rappresentano un vero e proprio vincolo per tutti color che presentano la domanda. Nella procedura entrano infatti in gioco vari soggetti: Prefettura, Questura, Ministero dell’Interno, Capo dello Stato, Ufficiale di Stato Civile e, fino alla riforma Bassanini, anche il Consiglio di Stato che doveva emanare un parere.
Per quanto attiene alla documentazione da allegare vengono richiesti certificati del paese di origine che in alcuni casi risulta impossibile ottenere, una certificazione per l’assenza di precedenti penali, l’ottemperanza agli obblighi fiscali e l’autosufficienza economica.
In base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno (chi ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza può consultare la sua pratica online cliccando qui) non risulta che ci sia in atto una “notevole” integrazione in termini di cittadinanza:
- Nel 2008 sono stati conclusi favorevolmente 39mila484 procedimenti e inserite 56mila985 domande.
- Nel 2009 sono stati conclusi favorevolmente 40mila084 procedimenti di concessione della cittadinanza e inserite 61mila336 istanze.
- Nel 2010 sono stati conclusi favorevolmente 40mila223 procedimenti di concessione della cittadinanza e inserite 70mila358 istanze.