Si potrebbe dire che censimento 2011 è il primo con regole europee. Perchè per la prima volta nella storia il censimento è soggetto a una normativa europea, per la precisione il Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Ma il quadro normativo che sta dietro a un censimento è più complesso. Questo censimento 2011 è regolamentato dall’Unione Europea e da norme nazionali.
La normativa europea comprende:
- Il già citato Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai Censimenti della popolazione e delle abitazioni.
- Regolamento (CE) N. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni.
- Regolamento (CE) N. 519/2010 della Commissione del 16 giugno 2010 recante le specifiche sulla diffusione dei dati.
Il Regolamento indicato al punto 1 ha disposto l’effettuazione del Censimento da parte di tutti gli Stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, mettendone in rilievo il carattere obbligatorio. Con il successivo Regolamento al punto 2 la Commissione Europea ha stabilito le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e le loro classificazioni.
Il rinvio al Regolamento europeo al punto 1 significa inoltre che la raccolta dei dati è basata sui criteri definiti dalla United Nations Economic Commission for Europe (“Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing”).
E veniamo alla normativa italiana che si compone dei seguenti provvedimenti:
- D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322;
- art. 50 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni in Legge 30 Luglio 2010, n. 122.
- Piano Generale di Censimento (PGC) adottato con delibera del Presidente dell’Istat (Deliberazione n. 6/Pres. del 18.02.11).
- DPCM 31 marzo 2011 di approvazione del PSN 2011-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011.
I punti 1 (art.7) e 4 sostengono l’obbligo di risposta delle rilevazioni inserite all’interno del Programma Statistico Nazionale (PSN).