Con la sentenza del primo agosto 2011, n. 6884 e, successivamente, con quella del 30 settembre 2011, n. 7636, il Tar del Lazio si è pronunciato per la illegittimità del concorso bandito nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate per assumere dirigenti amministrativi con riserva di posti ai funzionari interni che da diversi anni svolgevano funzioni dirigenziali pur privi di qualifica.
Il comportamento dell’Agenzia delle Entrate riflette una prassi diffusa nelle pubbliche amministrazioni, che consente di realizzare uno spoil system “mascherato”, saltando a piè pari le disposizioni normative che richiedono il concorso per soli esami per accedere alla qualifica dirigenziale.
Il Tar, tribunale amministrativo regionale, del Lazio ha motivato l’accoglimento del ricorso che ha annullato il provvedimento con la violazione dei principi generali che regolano l’accesso alla dirigenza.
In base al principio generale stabilito dall’art. 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, è possibile per le PA reclutare dirigenti al di fuori della dotazione organica solo in casi eccezionali e per “riparare” alla conclamata assenza di professionalità tra i dirigenti in ruolo.
L’Agenzia delle Entrate è andata oltre i limiti dell’accettabile limitando a 376 i posti assegnati a dirigenti con qualifica su un totale di ben 1143 previsti in dotazione!
Dal combinato disposto dell’art. 97 c.3 della Costituzione Italiana e dell’art.28 del dlgs 165/2001, deriva l’indicazione dell’unica via del concorso pubblico per soli esami.
Come si può infatti definire “pubblico”, ossia aperto a tutti, un concorso che prevedendo la riserva di posti già predetermina una ristretta cerchia di candidati?