La Conferenza della Repubblica

di Stefano Gorla

5 Ottobre 2011 11:00

logo PMI+ logo PMI+
Con un disegno di legge delega il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, quasi in sordina, nel giugno 2011, all'istituzione della Conferenza della repubblica, che ingloba le attuali conferenze. I rilievi sui poteri sostitutivi.

E’ da rilevare il passaggio dalla attuale presidenza della Conferenza Stato Regioni affidata ad un presidente di Regione a quella nuova affidata al presidente del consiglio dei Ministri che appare non coerente con il quadro definito dal Titolo V della Costituzione.

Ma i rilievi più sostanziali da un punto di vista giuridico riguardano i nuovi poteri sostitutivi.

Nei decreti attuativi dovrà infatti  essere definita la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza, e anche le modalità con le quali le Regioni dovranno adottare «atti normativi o amministrativi di recepimento delle intese (…) e degli accordi entro termini perentori», trascorsi i quali il Governo eserciterà il potere sostitutivo, sulla base dell’articolo 120 della Costituzione.

Si tratta di un punto che sarà oggetto di ampia discussione, considerando che la normativa costituzionale ipotizza il ricorso ai poteri sostitutivi solo «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

L’adeguamento degli organismi istituzionali ai cambiamenti introdotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione andava forse riconosciuto, nell’anno della celebrazione del 150esimo dell’Unità d’Italia, attraverso una legge costituzionale fondata sul più ampio consenso delle forze politiche parlamentari piuttosto che con la delega al potere esecutivo centrale.