Scuola, l’azione disciplinare per i dirigenti

di Stefano Gorla

12 Settembre 2011 10:15

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In seguito alla recente notizia relativa all'arresto di due dirigenti scolastici per i viaggi hard con i fondi della scuola, vediamo cosa prevedono le regole della pubblica amministrazione in materia di provvedimenti disciplinari.

La Riforma Brunetta ha infatti introdotto l’illecito specifico dovuto al mancato esercizio o alla decadenza dell’azione disciplinare.

In relazione ai dirigenti scolastici, l’Upd è competente a svolgere l’istruttoria in ordine alle condotte che integrano infrazioni punibili con una sanzione compresa tra la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a dieci giorni e il licenziamento senza preavviso. Tali infrazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo VI del CCNL 2006-2009 sottoscritto il 15 luglio 2010, personale dirigente dell’Area V. La competenza ad adottare i provvedimenti conclusivi spetta unicamente ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

Inoltre, la disciplina dei rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale presenta significative innovazioni. Infatti, contrariamente a quanto contemplato nel previgente sistema, il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, facendo venir meno il principio della pregiudizialità penale sia per le infrazioni di minore gravità che per quelle di maggiore gravità.

La sospensione dei procedimenti disciplinari in attesa della conclusione del giudizio penale è prevista per i casi più complessi, mentre i procedimenti già conclusi devono essere riaperti se vi è incompatibilità fra la sanzione irrogata o l’archiviazione e il sopravvenuto giudicato penale.

Sulla base dell’art. 55-bis, comma 1 della Riforma del 2009, sono previste, a seconda della gravità delle infrazioni contestate, procedure differenziate sulla base della sussistenza o meno della qualifica dirigenziale in capo al soggetto responsabile dell’ufficio a cui sia addetto il lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare:

  • Un PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO per i casi di minore gravità (per i quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale ed inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni). Il responsabile con qualifica dirigenziale della struttura in cui il dipendente lavora, avuta notizia dell’infrazione disciplinare, immediatamente e, comunque, non oltre 20 giorni, contesta per iscritto l’addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore, ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Il procedimento si deve concludere, con l’archiviazione o la sanzione, entro 60 giorni.
  • Un PROCEDIMENTO ORDINARIO (per i quali è prevista una sanzione che parte dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo superiore a 10 giorni e giunge al licenziamento disciplinare senza preavviso). La competenza a provvedere alla contestazione e alla comminazione della sanzione spetta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari presso la Direzione generale per le Risorse Umane del ministero per l’Amministrazione Centrale e presso le Direzioni generali di ogni Ufficio scolastico regionale per l’Amministrazione Periferica (art. 55-bis, comma 4, D.L.vo n. 165/2001).

In ogni caso sussiste il divieto, previsto dall’art. 653, comma 1-bis del c.p.p., di assumere la sentenza non definitiva del giudice penale quale accertamento del fatto di rilevanza disciplinare (come da sentenza delle Sez.Unite della Cassazione 4893/2006).