Il recente caso di cronaca che ha visto protagonisti due dirigenti scolastici pone in rilievo l’azione disciplinare che, a differenza del settore privato in cui è lasciata facoltà al datore di lavoro, nel caso della pubblica amministrazione è obbligatoria.
Il ministro della Funzione Pubblica, con la Circolare n.14 del 23.12.2010, indirizzata alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 c.2 del D.Lgs. 165/2001, aveva ribadito l’obbligo di procedere anche su semplice ricezione di denuncia: «Con la riforma risulta chiaro che l’ufficio si attiva non solo nei casi in cui pervenga tale segnalazione, ma anche nelle ipotesi in cui lo stesso abbia altrimenti acquisito notizia dell’infrazione».
E’ evidente che l’azione non trova un’immediata correlazione con la condanna, posto che il provvedimento finale deve essere coerente con l’esito istruttorio (archiviazione o sanzione).
In riferimento al settore scolastico in particolare il ministero dell’Istruzione è intervenuto con la Circolare n. 88, prot. n. 3308 dell’8 novembre 2010, contenente le “Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.
Il Miur precisa: «Fra le molteplici innovazioni introdotte dall’intervento riformatore, assume rilevante importanza per questo Ministero la normativa sulla responsabilità disciplinare che, diversamente dal passato, si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza».
Inoltre con Nota del 21 luglio 2011, prot. n. 12051, “D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme in materia disciplinare”, il ministero ha fornito indicazioni intese ad agevolare gli adempimenti degli uffici centrali e periferici al fine di assicurare uniformità all’azione amministrativa nelle fattispecie che determinano profili di rilevanza disciplinare.
Per dare assistenza agli Uffici per i procedimenti disciplinari (ma anche agli stessi dirigenti scolastici nei confronti del personale dell’Istituzione a cui sono preposti), ubicati presso le Direzioni scolastiche regionali, è stato costituito un apposito nucleo presso il Dipartimento per l’Istruzione.
Gli Upd non possono fare una distinzione discrezionale tra dirigenti e semplici dipendenti e, nel caso di inerzia nei confronti dei dirigenti, gli stessi preposti agli Upd possono essere oggetto di azione disciplinare da parte del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.