Trasferimenti all’Inps, telefonici ed elettrici

di Roberto Grementieri

7 Settembre 2011 09:15

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I lavoratori che erano iscritti ai fondi soppressi di queste due categorie possono passare all'Inps. Casi diversi a seconda della data di cessazione. Le nuove regole.

I lavoratori che erano iscritti ai Fondi Telefonici ed Elettrici possono passare all’Inps con diverse modalità a seconda della data di cessazione dal servizio. Lo stabilisce la circolare n. 97 del 22 luglio scorso, che ha esteso a questi fondi soppressi l’applicazione della legge n. 322/1958.

Queste le nuove regole: i lavoratori iscritti ai Fondi Telefonici ed Elettrici che siano cessati dal servizio entro la data del 30 luglio 2010 senza diritto a pensione e che non si siano avvalsi della facoltà di versare volontariamente, possono ottenere il trasferimento d’ufficio delle posizioni assicurative. I lavoratori cessati dal 31 luglio 2010 che intendano trasferire la contribuzione dai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici potranno invece esercitare tale facoltà solo a titolo oneroso.

Per meglio individuare i criteri applicabili ai dipendenti in mobilità occorre innanzitutto stabilire in quale delle seguenti tipologie rientrino gli interessati.
Partiamo da coloro che, avendo terminato entro il 30 luglio 2010, pur maturando ulteriore contribuzione di natura non obbligatoria, anche successivamente alla predetta data, non raggiungano comunque il diritto a pensione nel Fondo Elettrici o Telefonici. Costoro hanno diritto al trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo all’AGO a titolo gratuito e d’ufficio.

Co sono poi i professionisti che hanno smesso prima dell’abrogazione delle norme riguardanti il trasferimento gratuito e che, per effetto dell’accredito della contribuzione figurativa per mobilità, raggiungono il diritto alla pensione del Fondo, e infine coloro che hanno terminato dopo il 30 luglio 2010. In entrambi questi casi è possibile ottenere il trasferimento della posizione assicurativa a titolo oneroso, ovvero, ricorrendone i requisiti, è possibile esercitare la facoltà di ricongiunzione.

Qualora i lavoratori, ancora in mobilità, presentino istanza di ricongiunzione nel FPLD ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 potranno far transitare nel FPLD solo i periodi contributivi maturati entro la fine del mese di presentazione della relativa domanda, perdendo il diritto all’accredito figurativo nel Fondo dei periodi di fruizione dell’indennità di mobilità successivi a tale momento.