Con una serie di modifiche introdotte dall’articolo 5 del Collegato Lavoro, introdotto con la legge del 4 novembre 2010, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni si affrancano, sostanzialmente, dagli oneri di comunicazione obbligatoria previsti per tutti i datori di lavoro.
La norma trova applicazione, come si diceva, nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni intese in senso lato. Alcune considerazione si rendono necessari.
La prima riguarda quei dipendenti per i quali non c’è l’obbligo di alcuna comunicazione verso i Centri per l’impiego. Si tratta del c.d. personale non contrattualizzato, il cui regime è disciplinato dalla legge.
Ci si riferisce ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, al personale della carriera prefettizia, ai professori universitari, ai membri della carriera diplomatica, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle forze armate ed ai servizi di polizia. Per gli adempimenti relativi a tali categorie, pertanto, non cambia nulla.
Il secondo rilievo concerne il settore scolastico. Nel 2007 il legislatore ha consentito agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado di posticipare al decimo giorno successivo all’instaurazione del rapporto la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego.
Il terzo profilo concerne le tipologie di assunzioni. Il legislatore riferendosi all’obbligo di comunicazione entro il venti del mese successivo non fa alcuna distinzione circa il contratto di riferimento e le modalità attraverso cui si è giunti alla stipula del contratto.
Il quarto concerne le proroghe, la trasformazione e le cessazioni del rapporto per le quali, in precedenza, l’onere della comunicazione era da assolvere entro i cinque giorni dal verificarsi dell’evento.
L’obbligo consistne nella necessità di consegnare le informazione sul rapporto di lavoro: mentre prima ciò doveva avvenire all’atto dell’assunzione ora ciò deve avvenire all’atto dell’instaurazione, con la possibilità per il solo datore di lavoro pubblico di adempiere all’obbligo consegnando al lavoratore entro il venti del mese successivo copia della instaurazione del rapporto o con la consegna del contratto individuale di lavoro.
Il legislatore ha inteso inoltre disciplinare in seno al Collegato lavoro anche un altro adempimento: nell’ottica della trasparenza nella Pubblica Amministrazione è stato stabilito che vengano resi pubblici sui siti istituzionali le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono, i tassi di presenza e di assenza dei singoli dirigenti, distinti per Ufficio.
La mancata comunicazione o il mancato aggiornamento dei dati costituiscono elemento negativo nella misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.