Riforma Brunetta: fasce di merito rinviate

di Stefano Gorla

27 Luglio 2011 12:05

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Il Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 ha approvato il Decreto correttivo al D.Lgs n. 150/2009, contenente una serie di norme di carattere interpretativo ed innovativo della Riforma Brunetta.

Tuttavia, la norma transitoria in attesa dei rinnovi contrattuali, affida alle amministrazioni la facoltà di utilizzare le risorse aggiuntive previste dall’articolo 16, comma 5, dl 98/2011, convertito in legge 111/2011, cioè il 50% dei risparmi scaturenti dall’applicazione di misure di contenimento della spesa aggiuntive. Le risorse risparmiate, ai sensi della manovra 2011, possono andare ad aggiungersi alle risorse della contrattazione decentrata e il 50% di esse va destinato a premiare le prestazioni individuali secondo il sistema delle fasce.

In materia di relazioni sindacali il Decreto correttivo, all’art.4, fornisce un’interpretazione autentica dei  commi 1,2 e 4 dell’art. 65 del d. lgs. 150, stabilendo che essi vadano letti “nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi [quelli cioè di secondo livello stipulati nell’ambito delle Amministrazioni] è necessario solo per i contratti vigenti  alla data del 15/11/2009 [entrata in vigore della Riforma], mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto”.

Viene fornita anche l’interpretazione autentica del comma 5 dell’art. 65 del d. lgs. 150 dedicato ai contratti collettivi nazionali.

“Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso” è da riferire alle sole disposizioni concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre disposizioni del predetto decreto sono immediatamente applicabili sin dal 15 novembre 2009.

Ne consegue che trovano immediata applicazione anche:

  • l’art. 33 del D. lgs 150/09 (immediata disapplicazione di tutte le norme contenute nei contratti di lavoro che siano incompatibili con il d. lgs. 150/09);
  • l’art. 34 del D. lgs 150/09 (conferimento del pieno potere di organizzazione al datore di lavoro pubblico in materia di misure di organizzazione degli uffici, delle risorse umane, di direzione e organizzazione del lavoro);
  • l’art. 54 comma 1 del D Lgs 150/09 (che di fatto limita l’ambito di competenza della contrattazione collettiva) con la piena ed immediata applicabilità dell’art.40 del D.Lgs. 165/2001;
  • tutti gli articoli del titolo IV – Capo IV del D.Lgs.150/09 in materia di contrattazione sindacale.

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