Riforma Brunetta: le “correzioni” che sono state operate riguardano una serie di punti che sono stati oggetto di ampie discussioni con le parti sociali e le autonomie locali:
- l’applicazione del sistema delle valutazioni delle performance,
- le risorse destinate al trattamento economico accessorio,
- l’estensione della riforma a Regioni ed Enti locali,
- il sistema delle relazioni sindacali,
- le materie oggetto di contrattazione.
Per quanto attiene agli enti locali l’entrata in vigore della riforma è immediata, senza attendere la prossima contrattazione nazionale collettiva. Resta pertanto la mancata definizione di un regime transitorio per consentire agli enti di adeguarsi alle nuove previsioni compatibilmente con i vincoli alle assunzioni.
È stato in parte accolto il rilievo della Conferenza Unificata tra Anci e Upi per quanto riguarda l’affidamento di incarichi dirigenziali a termine nei Comuni con il superamento del rigidissimo vincolo dell’8% della dotazione organica. La norma (nuovo comma 6 quinquies dell’art.16 del D.Lgs. 165/2001) ora prevede che il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “è preventivamente determinato e non può essere superiore al 18% del totale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato”.
Le Regioni, nell’ambito della loro potestà legislativa e regolamentare, dovranno adeguare i propri ordinamenti ai principi posti dal comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001.
Una seconda richiesta degli enti locali è stata accolta laddove si chiariscono i termini di applicazione del sistema delle fasce di merito nelle more dei rinnovi contrattuali. Le fasce troveranno applicazione solo in relazione alle economie di spesa connesse all’attuazione dei processi di razionalizzazione previste dalla manovra economica 2011. Totalmente svincolate dalle fasce sono le amministrazioni con meno di 15 dipendenti o se i dirigenti in servizio non sono in numero superiore a 5..
Si tratta in questo caso di un rinvio dell’art. 19 della Riforma Brunetta che obbliga a collocare i dipendenti in fasce di merito a seguito della valutazione dei risultati individuali. Viene recepito in tal modo l’accordo con i sindacati del 4 febbraio 2011, stabilendo all’art.6, comma 2, la norma transitoria per cui la differenziazione per fasce “si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009”.