Il 24 giugno 2011 il Garante della Privacy ha provveduto al rilascio del rinnovo delle autorizzazioni richieste per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Trattasi delle autorizzazioni preliminari, redatte a scadenza periodica dal Garante e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, al rilascio del consenso scritto da parte dell’interessato.
Queste nuove autorizzazioni hanno validità dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2012.
Si tratta di 7 documenti concernenti:
- dati relativi ai rapporti di lavoro
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- dati trattati da organismi di tipo associativo e delle fondazioni
- dati trattati da liberi professionisti
- dati trattati da diverse categorie di titolari svolgenti attività creditizie, assicurative, turistiche
- dati trattati dagli investigatori privati
- dati a carattere giudiziario trattati da privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici
Già il 21 aprile 2011 era stata data autorizzazione sino al 30 giugno 2012 al trattamento dei dati sensibili
- a carattere giudiziario in correlazione all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- nell’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
L’art. 4 del D.Lgs. 196/2003 ha così definito i dati sensibili: “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Mentre ha specificato in relazione a quelli giudiziari “i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale”.
Si tratta di una riconferma di quanto precedentemente già previsto.
La novità concerne il trattamento dei dati di tipo genetico che, oltre che coinvolgere i medici, i laboratori di ricerca genetica e i farmacisti, interessa ora anche gli organismi di mediazione pubblici e privati previsti dal D.Lgs. 28/2010.