L’art. 29 della manovra economica 2011, intitolato “Liberalizzazione del collocamento e dei servizi“, riscrive il testo dell’art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, noto come “Legge Biagi“.
Il punto a) del comma 1 introduce una novità interessante e che suscita anche qualche perplessità per la sua pratica attuazione, autorizzando allo svolgimento delle attività di intermediazione:
“gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio”.
Si tratta di un ampliamento delle opportunità di accesso al mercato del lavoro per i giovani che si trovano alla conclusione del loro percorso di studi secondario e che non hanno ancora le capacità per orientarsi nella ricerca di un’occupazione.
Sorgono tuttavia alcune perplessità per l’attuazione di quanto disposto dalla nuova normativa in considerazione di quanto segue:
- esistono ancora delle scuole che sono sprovviste di un sito istituzionale;
- occorre la disponibilità di un personale di segreteria preposto all’inserimento dei CV online, già decurtato di 14.166 unità a partire dal 1 settembre 2011
- è necessaria l’assolvimento delle ulteriori incombenze, previste dal comma 3, di “interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro, nonché il rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro“.