Diritto d’autore e diritto di Internet, l’art. 21 bis

di Stefano Gorla

7 Luglio 2011 11:00

logo PMI+ logo PMI+
Internet non è solo una infrastruttura ma uno strumento di libertà. L'accesso alla Rete è pertanto legato all'art. 21 della Costituzione Italiana. In questi giorni si è acceso un dibattito che intreccia questioni tecniche,giuridiche e ideologiche.

Ma già l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCOM) aveva così precisato nel definire il Servizio Universale:

«L’art. 53 del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) del 2003, in recepimento di normativa comunitaria, stabilisce che sul territorio nazionale tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione geografica, devono poter fruire di determinati servizi di comunicazioni elettroniche ad un livello qualitativo prestabilito. Si tratta, come è evidente, di una disposizione di democrazia della comunicazione, finalizzata, in pratica, ad evitare che le zone e utenti meno redditizi in termini di investimenti commerciali per gli operatori rimangano prive della possibilità di utilizzare almeno un set minimo di servizi di comunicazioni elettroniche; una o più imprese sono designate per la fornitura di questi servizi, che vengono definiti di “servizio universale”, per richiamare il fatto che devono essere disponibili per tutti gli utenti che ne fanno richiesta, ad un prezzo accessibile, come espressione ed applicazione pratica di un fondamentale diritto della persona».

Il punto è sempre quello di partenza: non basta affermare un diritto perchè sia al contempo esigibile. Per rendere Internet un diritto sostanziale e non formale occorre partire dall’infrastruttura.

Con la manovra presentata dal governo il 6 luglio 2011 è previsto un Piano di interesse nazionale sulla banda larga di nuova generazione predisposto dal  ministero dello Sviluppo economico con il concorso delle imprese. Il piano mira al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale europea per assicurare l’accesso alla Rete a tutti i cittadini a una velocità superiore a 30 Mb e per il 50% al di sopra dei 100 Mb. Le norme prevedono inoltre che «ai soggetti proprietari delle infrastrutture costituenti la rete nazionale di telecomunicazione Ngn possono essere imposti obblighi di servizio universale. Essi devono comunque garantire l’accesso a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione, in condizioni di uguaglianza e non discriminazione, nei termini e con le garanzie stabilite dall’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».