Diritto d’autore e diritto di Internet, l’art. 21 bis

di Stefano Gorla

7 Luglio 2011 11:00

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Internet non è solo una infrastruttura ma uno strumento di libertà. L'accesso alla Rete è pertanto legato all'art. 21 della Costituzione Italiana. In questi giorni si è acceso un dibattito che intreccia questioni tecniche,giuridiche e ideologiche.

Occorre però chiarire alcuni termini della proposta che sfuggono ad una lettura superficiale. Innanzitutto per quanto attiene alla forma viene scelta la Carta Costituzionale, ossia la legge fondamentale dello Stato, in modo da rendere Internet un diritto non disapplicabile da parte di qualsivoglia legge ordinaria o regolamento ministeriale.

La Rete deve essere considerata come una nuova espressione del diritto di libertà del cittadino, uno strumento fondamentale per l’affermazione e lo sviluppo della cittadinanza.

In secondo luogo si colloca questa norma in relazione diretta con l’art.21 dedicato alla libertà di pensiero. In verità occorre dibattere se Internet sia da considerare un diritto piuttosto che uno strumento di comunicazione. In altri termini la questione è basata sulla riflessione se l’accesso ad Internet sia un fine piuttosto che un mezzo.

In questo senso già l’art.15 precisa che la libertà e la segretezza “di ogni altra forma di comunicazione” oltre la corrispondenza sono da considerarsi inviolabili.

Inoltre lo stesso art.21 non dovrebbe essere supportato da un suo corollario in quanto al primo comma già prevede “ogni altro mezzo di diffusione” oltre alla parola e allo scritto per la manifestazione libera del proprio pensiero.

A sostegno della petizione può essere portato l’argomento che dal momento in cui la Pubblica Amministrazione fornisce servizi online ai cittadini, lo Stato deve garantire il diritto all’accesso alla Rete in modo pieno, collocandolo nel testo costituzionale.