Tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici

di Roberto Grementieri

23 Marzo 2011 09:00

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Cosa prevede la legge e quali sono le disposizioni interpretative e attuative delle nuove norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei contratti pubblici.

Va segnalata come l’assenza di una franchigia minima della possibilità di utilizzo del denaro contante possa creare qualche problema in termini strettamente operativi.

Nessuna novità è stata introdotta per i pagamenti delle c.d. spese estranee ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici. La norma stabilisce infatti che, ove per il pagamento delle stesse sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, quest’ultimo può essere successivamente reintegrato tramite il solo bonifico bancario o postale e non  con gli altri strumenti, seppur idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Con riferimento all’ambito soggettivo, il d.l. non apporta grandi novità se non quella di chiarire che l’accezione dell’espressione filiera delle imprese si riferisce ai subappalti così come definiti dalla legge ed ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. Pertanto, la categoria di soggetti coinvolti dal provvedimento individuati dal legislatore restano appaltatori; subappaltatori; subcontraenti della filiera delle imprese; concessionari di finanziamenti pubblici, compresi quelli europei. Va sottolineato, con riferimento a detti soggetti, che non assumono alcuna rilevanza né la forma giuridica, potendo trattarsi sia di società che di imprenditori od altra ancora, né il tipo di attività.

Con riferimento alle comunicazioni da fornire alla stazione appaltante, il decreto ha apportato alcune modifiche di coordinamento ed alcune integrazioni: come avviene per l’accensione dei conti correnti dedicati, in cui i soggetti interessati devono comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, la stessa cosa dovrà essere fatta nell’ipotesi in cui vengano utilizzati conti già esistenti. In questo caso la comunicazione deve avvenire entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica acquistata.

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