La legge 136/2010 se da un lato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei contratti pubblici, da un punto di vista operativo ha di fatto bloccato i pagamenti in corso stante il regime di incertezza nelle sue modalità applicative.
In questo contesto si è reso necessario un intervento da parte del Governo che con il d.l. 12 novembre 2010, n. 187, ha fornito, seppur in parte, le attese disposizioni interpretative ed attuative operando nel contempo modifiche alla predetta legge.
Resta inteso che, nonostante le modifiche intervenute, molti aspetti, per via probabilmente della frettolosa formulazione, restano di difficile applicabilità e di incongruenza con le parziali modifiche introdotte all’impianto normativo.
Nessun rilievo sulla finalità della norma che rientrando all’interno di quello che viene definito il c.d. pacchetto straordinario contro le mafie si pone l’obbiettivo di impedire loro infiltrazioni e di arginare il fenomeno evasivo ed elusivo eliminando qualsiasi possibilità di pagamento in contante.
Tra i chiarimenti più attesi citiamo la decorrenza delle nuove norme, data l’assenza di regole transitorie e le interpretazioni contrapposte in merito alla sua applicazione da parte del Ministero degli Interni e dell’Autorità di vigilanza. Il d.l. 187/2010 stabilisce che, per i contratti sottoscritti a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove norme (7 settembre 2010) trovano immediata applicazione le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, mentre per quelli sottoscritti precedentemente è stata stabilita una moratoria di 180 giorni (7 marzo 2011) per adeguarsi alla normativa. Fa fede il giorno di sottoscrizione del contratto.
Un ulteriore aspetto definitivamente chiarito è quello afferente l’istituzione dei conti correnti dedicati.
La legge prevede che i soggetti interessati aprano uno o più conti correnti da accendersi presso banche o la società Poste Italiane s.p.a., dove far transitare tutte le movimentazioni finanziarie inerenti il contratto d’appalto. I conti devono essere dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.