Pari opportunità e Pubblica Amministrazione

di Roberto Grementieri

3 Marzo 2011 09:30

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Le novità del Collegato lavoro, introdotto con la legge n. 183 del 4 novembre 2010 in tema di Pari opportunità nelle Pubbliche Amministrazioni.

Una prima osservazione riguarda la composizione di parte sindacale: non c’è un numero predeterminato ma esso varia a seconda di quante organizzazioni sono, ai sensi di legge, comparativamente più rappresentative.

La seconda concerne l’assenza di proporzionalità del numero dei componenti tra le varie sigle: il legislatore ha inteso, nell’intento di assicurare la massima rappresentatività, di riservare un posto ad ogni associazione.

La terza si riferisce alla constatazione che in un organo paritario come il Comitato unico non è stato espressamente stabilito cosa succede in caso di pareggio: probabilmente, nella direttiva che sarà emanata dalla Funzione pubblica se ne parlerà.

Il Comitato opera in stretto raccordo con la consigliera o il consigliere di parità, con compiti propositivi, consultivi e di verifica, in relazione alla ottimizzazione della produttività, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni, nel rispetto delle pari opportunità e dell’assenza di qualunque forma di discriminazione comunque denominata. In tale ottica, potrebbe essere valorizzato il rapporto con le consigliere, le stesse sono molto attive nel segnalare forme di discriminazione agli organi di vigilanza delle Direzioni provinciali del Lavoro che intervengono con sollecitudine per verificare la fondatezza delle segnalazioni.

Infine, occorre ricordare che la materia delle pari opportunità è pure disciplinata dall’art. 21 del medesimo dlgs, il quale afferma che: almeno un terzo dei posti dei componenti della commissione di concorso deve essere riservato alle donne; gli organi competenti adottano propri atti regolamentari per assicurare le pari opportunità sul posto di lavoro, in conformità alle Direttive impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica; detti soggetti garantiscono la partecipazione delle dipendenti donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale quantomeno in rapporto proporzionale alla loro presenza nei posti di lavoro, adottando modalità organizzative finalizzate a favorirne la partecipazione; si possono finanziare, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, sia programmi di azioni positiche sia l’attività dei Comitati unici, con l’obiettivo di eliminare le discriminazioni sul posto di lavoro.