Mobilità del personale nella PA

di Roberto Grementieri

10 Novembre 2010 09:00

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La riforma operata dal Collegato Lavoro

La fase successiva, tuttavia, non può protarsi: questa va percorsa in quindici giorni, sicchè due mesi dall’apertura della procedura, tutto deve finire. La gestione delle eccedenze di personale può passsare anche attraverso il c.d. passaggio di personale ad Amministrazioni diverse: la contrattazione collettiva ha l’onere di stabilire criteri e procedure, con copertura dei posti vacanti e previo consenso dell’amministrazione di appartenza.

Se ciò non avviene, l’Amministrazione colloca in disponibilità il personale che non ha trovato una nuova collocazione, pur attraverso i tentativi di ricollocazione nella stessa o in altre strutture pubbliche. La norma prevede, come nel settore privato, che l’individuazione dei lavoratori in esubero avvenga in primis, nel rispetto delle esigenze tecnico produttive, rispettando i criteri che siano stati prescelti con l’accordo sindacale.

In loro mancanza, si seguono i seguenti criteri in concorso con loro:

  • anzianità, da intendersi, nel rispetto della giurisprudenza esistente nell’anzianità di servizio;
  • carichi di famiglia, esso serve ad individuare lo status economico del lavoratore e della sua famiglia. Ne consegue che nella individuazione dei lavoratori secondo tale criterio non ci si può fermare alla mera analisi del calcolo degli assegni familiari erogati, ma occorrere effettuare un accertamento su tutta la situazione familiare, comprese convivenze more uxorio, purchè, in via preventiva, conosciute dal datore di lavoro;
  • esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Con le prime si intende sottolineare l’ambito nel quale sussiste l’eccedenza di personale, con le seconde le possibili scelte soggettive dei lavoratori.

Va sottolineato, in ogni caso, che la Cassazione, riferendosi però al settore privato, ha affermato che il datore di lavoro deve valutare globalmente tutti i criteri legali e che la decisione finale può anche dare la prevalenza ad un solo criterio, quello delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, essendo lo stesso più corerente con le finalità della procedura.

Anche per la Pubblica Amministrazione si impone il rispetto sia della norma di non discriminazione nei confronti del personale femminile sia del rispetto della quota riservata ai disabili. Anzi, l’eventuale recesso è annullabile qualora al momento della cessazione del rapporto, il numero dei dipendenti occupati sia inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge.