Mobilità del personale nella PA

di Roberto Grementieri

10 Novembre 2010 09:00

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La riforma operata dal Collegato Lavoro

L’articolo 13 del Collegato Lavoro (approvato lo scorso 19 ottobre u.s.) torna sulla questione della mobilità del personale nella Pubblica Amministrazione, fattispecie già trattata dall’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2010. L’articolo 33 prevede che le Pubbliche Amministrazioni che, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi indicate dalla legge (art. 4, 5, 16, 24 della legge n. 223 del 1991), rilevino eccedenze di personale debbano informare le organizzazioni sindacali (rappresentanze unitarie del personale e quelle firmatarie del CCNL del comparto o dell’area).

La comunicazione deve contenere:

  • l’indicazione dei motivi che determinano il surplus di personale;
  • le motivazioni tecnico ed organizzative in base alle quali non si ritiene praticabile la strada del riassorbimento all’interno della stessa Amministrazione;
  • il numero, la collocazione e la qualifica del personale in esubero e quello del personale normalmente impiegato;
  • le eventuali proposte per risolvere i problemi legati alle eccedenze ed i tempi di attuazione;
  • le eventuali misure programmate per fronteggiare sul piano sociale l’attuazione del piano operativo.

Nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, dietro richiesta delle organizzazioni sindacali destinatarie della stessa, si procede ad iniziare l’esame congiunto nel corso del quale vanno esaminate le causali che hanno determinato le eccedenze, esplorando la possibilità di forme alternative alla risoluzione del rapporto, quali l’utilizzo di forme flessibili del rapporto (tempo parziale, telelavoro, ect.) o contratti solidarietà, o in altre amministrazioni comprese nell’ambito provinciale o in quelle diverse individuate nella contrattazione collettiva sulla base delle situazioni occupazionali.

Le OOSS hanno diritto a ricevere tutte le informazioni necessarie ed utili per la trattativa. La procedura si deve concludere con un accordo o con un mancato accordo entro quarantacinque giorni: ovviamente il mancato accordo deve evidenziare le posizioni espresse dalle parti. Mentre nel settore privato la prosecuzione del tentativo di conciliazione è un passaggio obbligato, nel settore pubblico è eventuale, nel senso che le OOSS possono chiedere che lo stesso prosegua per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli Enti Pubblici nazionali, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’assistenza dell’Aran.