Il Garante della Privacy ha voluto regolamentare le informazioni sanitarie specificando le garanzie, responsabilità e diritti sulla condivisione, gestione e trattamento delle informazioni sanitarie da parte di distinti titolari (strutture mediche), ed ha emesso a luglio 2009 le “Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario” e nel 19 novembre 2009 le “Linee guida in tema di referti online”.
Il primo documento è diviso in due parti: la definizione del profilo generale e l’ambito di applicazione, e le “garanzie a tutela dell’interessato” che riguardano:
- diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico e di un dossier sanitario;
- individuazione dei soggetti che possono trattare i dati;
- accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel dossier sanitario;
- diritti dell’interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice);
- limiti alla diffusione e al trasferimento all’estero dei dati;
- informativa e consensi;
- comunicazione al Garante;
- misure di sicurezza.
In sintesi, gli elementi fondamentali vertono sulla libertà del paziente di:
- far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; anche se il paziente non dovesse aderire ha comunque diritto alle prestazioni del SSN;
- manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; il paziente deve essere informato in modo chiaro, con un linguaggio dettagliato e comprensibile su chi ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può effettuare;
- possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici.
Il secondo documento inerente i referti online riguarda:
- Ambito di applicazione delle linee guida
- Facoltatività del servizio di refertazione online
- Informativa e consenso
- Archivio dei referti
- Comunicazione dei dati all’interessato
- Misure di sicurezza e tempi di conservazione dei dati
Anche per questo documento si osservano le medesime garanzie del precedente in tema di scelte del paziente, con in più le indicazioni di durata e di sicurezza per la conservazione dei dati.