I servizi pubblici essenziali sono finalizzati ad assicurare il godimento dei diritti della persona (costituzionalmente tutelati) alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione e di comunicazione, all’istruzione ed all’assistenza e previdenza sociale. La legge (art. 1 l. 146/90) considera, ad esempio, servizi essenziali quelli attinenti a:
- sanità e igiene pubblica;
- protezione civile;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- dogane (limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili);
- approvvigionamento di energie e beni di prima necessità;
- amministrazione della giustizia;
- trasporti pubblici urbani ed extraurbani (autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aereoportuali e di collegamento marittimo con le isole);
- erogazione degli importi (anche tramite banche) relativi all’assistenza e previdenza sociale;
- istruzione pubblica ed universitaria;
- servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
- poste e telecomuncazioni;
- informazioni trasmesse per radio e televisioni pubbliche.
Ad ogni modo, si deve tenere presente che l’elenco dei servizi non è tassativo. L’astensione dal lavoro può essere esercitata sia dai lavoratori dipendenti sia da quelli autonomi, osservando specifiche modalità dettate dalla legge al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona ritenuti primari dall’ordinamento giuridico. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali deve essere attuato da parte di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto di specifiche regole e procedure volte a garantire l’erogazione delle prestazioni considerate indispensabili.
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, con un preavviso minimo di 10 giorni, la durata, le modaliltà di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere resa:
- alle imprese o amministrazioni (datori di lavoro) che erogano il servizio;
- all’apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (per i contratti nazionali o interregionali) o la Prefettura (per i conflitti locali) che provvede a trasmetterla immediatamente anche all’organo preposto a vigilare sull’attuazione della legge, la Commissione di garanzia.