Intercettazioni, gli obblighi per i “non professionisti”

di Lorenzo Gennari

9 Luglio 2010 14:00

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Il cosiddetto Ddl intercettazioni, che oggi ha spinto i giornalisti aderenti alla Fnsi ad uno sciopero straordinario, contiene due importanti previsioni che riguardano da vicino il mondo dell'informazione telematica

Un “silenzio rumoroso“, un blackout dell’informazione di 24 ore. Così la Federazione nazionale della stampa italiana ha definito lo sciopero di oggi contro il disegno di legge intercettazioni.

A leggere bene il Ddl in questione però, le restrizioni e gli obblighi imposti ai giornalisti professionisti non sono peggiori di quelli che ora preoccupano sempre di più il popolo della rete e di chi fa informazione pur non essendo un professionista.

Il comma 29 dell’art. 1 del Ddl intercettazioni, ad esempio, prevede che l’obbligo di rettifica a carico dei soggetti che fanno informazione in forma di impresa (giornali, quotidiani, periodici, telegiornali, radiogiornali, ecc.) venga esteso a tutti “i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”.

Questo comporta, per un blogger o per chi gestisce un sito Internet, che entro 48 ore dalla richiesta dell’interessato, a pena di una sanzione amministrativa sino a 12 mila e cinquecento euro, debba essere pubblicata, con le medesime modalità, una rettifica a quanto precedentemente scritto.

Un’incombenza non da poco per la miriade eterogenea di realtà – blog, canali di informazione su YouTube, webtv amatoriali – di cui la Rete è costituita. Tempi e modi di rettifica infatti non sono applicabili in tutti i casi, specialmente quando, a gestire lo spazio online è un privato cittadino che non è collegato ad Internet 24 ore su 24 (non può o non vuole).

Sempre a scapito di chi fa dell’informazione una passione, ma non una professione, il comma 27 dell’art. 1 del Ddl, prevede la reclusione, da sei mesi a quattro anni, per chiunque faccia uso di riprese o registrazioni effettuate in conversazioni cui ha partecipato, a meno che non sia iscritto all’ordine dei professionisti.

In sostanza, un blogger, ma anche un semplice collaboratore di una testata giornalistica, non potrebbe in alcun modo eseguire registrazioni o riprese video e poi pubblicarne il contenuto anche solo come testimonianza diretta delle dichiarazioni di un personaggio pubblico.