I sistemi premianti a favore del dipendente pubblico

di Roberto Grementieri

1 Giugno 2010 09:00

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Il terzo titolo del decreto attuativo n. 150 del 27 ottobre 2009 costituisce una delle parti di maggior interesse della riforma Brunetta

Anche l’attribuzione del bonus di incarichi e responsabilità è ricollegato alla performance. In tal modo il legislatore, senza ridurre i margini di discrezionalità delle singole amministrazioni, vuole esercitare in modo più oggettivo il potere di conferimento degli incarichi. Ovviamente la concreta applicazione di questo istituto è rimessa ancora una volta all’autonomia regolamentare degli enti.

Nell’ambito dei sistemi premianti connessi alla qualità della performance il decreto legislativo inserisce anche le progressioni economiche (o orizzontali) e quelle di carriera (o verticali). Si tratta di istituti che attualmente hanno una natura integralmente contrattuale (le progressioni economiche) e di disciplina contrattuale, ma sulla base di una prescrizione legislativa (le progressioni di carriera), che derivano dai concorsi interamente riservati al personale interno all’ente istituiti, o per meglio dire riproposti, dalla legge Bassanini-bis e dalle disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato. Le progressioni economiche possono essere decise sulla base di molteplici elementi, tra i quali: le previsioni legislative esistenti, le regole dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei contratti collettivi integrativi.

I parametri a cui riferirsi per l’esecuzione delle progressioni sono: natura di dipendente pubblico del premiato (i dirigenti, infatti, sono esclusi da questa forma di incentivazione), le competenze professionali maturate nel corso degli anni, i risultati individuali e collettivi ottenuti. Per le Amministrazioni statali, viene previsto che l’essere stati collocati per tre anni consecutivi o per cinque anni non consecutivi nella fascia di valutazione più alta costituisce elemento prioritario nell’individuazione dei dipendenti a cui erogare il beneficio delle progressioni.

Per quanto concerne, invece, la progressione verticale, la riforma prevede che le progressioni all’interno della stessa area non debbano avvenire tramite concorso pubblico. Questa disposizione determina i propri effetti sugli inquadramenti che non prevedono una differenziazione giuridica nell’ambito della stessa categoria, come sono ad esempio le posizioni B1 e B3 e D1 e D3 nel comparto Regioni ed enti locali. Queste progressioni non necessitano quindi di concorso pubblico e sono soggette alla stessa regolamentazione prevista per le progressioni orizzontali.