Guido Scorza, avvocato e docente di diritto informatico all’Università di Bologna, presidente dell’Istituto per le politiche dell’innovazione, ha pubblicato oggi sul suo blog alcune considerazioni sulla recente vicenda della bocciatura da parte della corte costituzionale francese, della cosiddetta legge Hadopi.
Lo spunto è stato preso dalla notizia di archiviazione di un procedimento presso il Tribunale di Roma nel quale Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari hanno ritenuto che la sola titolarità della linea telefonica, quella da dove era stata posta in essere la condotta delittuosa, non fosse sufficiente a fondare la responsabilità dell’imputato. Nella fattispecie si trattava di un download e della condivisione di materiale protetto da diritto d’autore.
Secondo il PM che ha chiesto l’archiviazione «non appare possibile contestare in fatto all’indagata il reato per cui si procede che potrebbe essere attribuibile ad altri soggetti che facciano uso o abbiano fatto utilizzo anche saltuario del computer sequestrato»; allo stesso modo il Giudice, ha poi confermato che «non vi è prova certa che l’intestatario della linea telefonica abbinata al PC da cui è partito l’input sia di fatto colui che ha posto in essere la condotta».
Scorza fa notare come si tratti di una questione assai simile a quella che è stata, proprio di recente, affrontata e risolta dal Consiglio Costituzionale francese in sede di esame dell’ormai famoso progetto di legge Hadopi attraverso il quale si avrebbe voluto sanzionare con la disconnessione ex lege il titolare delle risorse di connettività utilizzate per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, senza però accertarne le responsabilità.
Per il presidente dell’Istituto, l’identificazione di un indirizzo IP dal quale è partita una condotta telematica non può ritenersi equivalente all’identificazione del responsabile di quella condotta. Inoltre il Consiglio Costituzionale francese, nel dichiarare illegittime alcune previsioni della legge Hadopi ha, sempre secondo Scorza, chiarito e sviluppato il concetto evidenziando i profili di contrasto tra tale equazione (titolare IP = responsabile della condotta salvo prova contraria) ed il principio della presunzione di innocenza sancito nella dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino.
«Ogni legge, sentenza o iniziativa giudiziaria – conclude pertanto l’avvocato dal suo blog – che sia volta a sanzionare l?assegnatario di un indirizzo IP perché attraverso esso è stata posta in essere una qualsiasi condotta on-line, deve ritersi semplicemente ingiusta».