Il ritorno del posto fisso nella PA

di Roberto Grementieri

22 Ottobre 2008 09:00

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Tra i diversi punti toccati dalla Legge Finanziaria 2008 anche quello che punta a ridurrre il lavoro precario nel settore della Pubblica Amministrazione

Trattasi, tuttavia, di ipotesi sorte prevalentemente per il settore dell’agricoltura che non si adattano alle amministrazioni pubbliche, salve alcune eccezioni. Le esigenze stagionali, comunque, devono essere sempre ricondotte a «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che determinano picchi lavorativi che si verificano in determinati e limitati periodi dell’anno, secondo una frequenza ciclica, che determinano l’intensificarsi dell’attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il personale a disposizione. Si tratta di un fabbisogno temporaneo superiore alla norma che, pur essendo espressione di un’attività tipica della Pubblica Amministrazione, è destinato a rientrare una volta che è finito il picco lavorativo.

Le amministrazioni pubbliche, in relazione alle competenze assegnate, dovrebbero individuare, con atto formale, un elenco delle attività lavorative caratterizzate da un carattere stagionale affinché le assunzioni connesse siano previste in sede di programmazione triennale del fabbisogno. Si può prescindere dai limiti temporali fissati dall’art. 36, ma nel rispetto dei principi
di cui al decreto legislativo 368 del 2001, nei seguenti casi:

  • sostituzione per maternità: purché il provvedimento di assunzione contenga l’indicazione del nominativo da sostituire. Detta disposizione ha come destinatari solo le autonomie territoriali;
  • sostituzione di lavoratori assenti: per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (maternità, malattia, aspettativa, comando) purché il provvedimento di assunzione contenga l’indicazione del nominativo da sostituire;
  • sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio: prescindendo, quindi, dalla causale di assenza e contemplando anche l’ipotesi di cessazione del lavoratore tra i presupposti per l’adozione della deroga che si applica solo agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Vi sono alcune tipologie di incarichi conferiti a tempo determinato che, ad avviso del legislatore, rimangono esclusi dal nuovo regime descritto dall’art. 36, comma 1, come, ad esempio, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o alle dipendenze dirette del sindaco, del presidente della provincia, della Giunta o degli assessori. Disciplina ad hoc è stata introdotta per le supplenze nel settore scuole.

Per alcune attività l’utilizzo di rapporti di lavoro flessibile rappresenta lo strumento più appropriato ed efficiente per lo svolgimento delle stesse in ragione del loro carattere temporaneo, mutevole e soggetto ad una continuo aggiornamento. Si tratta, generalmente, di attività che non corrispondono ad un bisogno permanente dell’ente ma a progetti ben determinati e vengono svolte, pertanto, con personale non di ruolo ed in assenza, nella maggior parte dei casi, anche di posti in dotazione organica.
I rapporti di lavoro per lo svolgimento dei compiti che ne derivano trovano un finanziamento esterno che rafforza la necessità di ricorre ad una tipologia di lavoro flessibile.