Uso dati personali dei dipendenti pubblici

di Roberto Grementieri

6 Novembre 2008 09:00

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Il nuovo Codice in materia di trattamento dei dati prevede, come il precedente, una diversa disciplina a seconda se si tratta di dipendenti pubblici o privati

L’articolo 19, comma 1, afferma che salvo quanto disposto dall’articolo 18 comma 2, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari da parte di un soggetto pubblico è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo prevede a condizione che il trattamento avvenga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del soggetto pubblico. Significativo è quanto disposto dall’articolo 19 in materia di comunicazione dei dati ordinari o comuni da parte di soggetti pubblici. Il comma 2, infatti, prevede che la comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale autorizzazione, la comunicazione è comunque legittima quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere effettuata se è decorso il termine previsto dall’articolo 39, comma 2, senza che sia stato adottata la diversa determinazione ivi indicata. A questo proposito rammentiamo che l’articolo 39 prevede l’obbligo del titolare del trattamento di informare il Garante delle comunicazioni effettuate, ma non previste da una norma di legge ovvero da un regolamento.
Quanto al trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei lavoratori pubblici, la disciplina vigente è il frutto della combinazione di regole generali e specifiche contenute nel Codice.

Secondo il comma 1 dell’articolo 20, il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale viene specificato il tipo di dati che possono essere trattati e le operazioni su di essi eseguibili, unitamente alle finalità di interesse pubblico perseguite. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati giudiziari, questo è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di interesse pubblico al trattamento (articolo 21, comma 1). Inoltre, il successivo articolo 22 stabilisce importanti e rigorose disposizione in ordine alle modalità che regolamentano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. La disposizione specifica e approfondisce i principi generali fissati dall’articolo 11 del Codice.

In particolare, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possono essere altrimenti adempiute mediante il trattamento di dati in forma anonima ovvero di natura diversa. Ad ogni modo, le Pubbliche Amministrazioni sono autorizzate ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito. Il successivo comma 10, osserva che i dati sensibili e giudiziari non possono comunque essere trattati nell’ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo della personalità dell’interessato; infine le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.