Malattia dipendenti pubblici: la nuova disciplina

di Roberto Grementieri

25 Settembre 2008 09:00

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Nel decreto legge n. 112 del 2008 sono state indicate una serie di nuove normative che puntano a rendere maggiormente efficienti le Pubbliche Amministrazioni. Tra queste un nuovo articolo in materia di assenza per malattia

Nei casi sopra indicati l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Ciò detto, la lettura della norma va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria delineata dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un’interpretazione che supera il dato letterale della disposizione: si deve pertanto ritenere ammissibile la certificazione rilasciata da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, i quali, in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all’Accordo collettivo nazionale vigente, sono tenuti al rilascio della relativa certificazione. Anche in questo caso la qualità del medico dovrà risultare dal certificato.

In conformità ai principi della necessità e dell’indispensabilità che regolano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, le Pubbliche Amministrazioni non possono pretendere che sui certificati prodotti a giustificazione dell’assenza sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l’enunciazione della prognosi. Il comma 3 dell’art. 71 impone la richiesta della visita fiscale da parte delle Pubbliche Amministrazioni anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma precisa che la richiesta per l’attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative del servizio.

Ciò significa che la richiesta è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo impedimenti del personale di servizio derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. Il comma 5 dell’at. 71 stabilisce che «le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».