Le consulenze esterne nella PA

di Roberto Grementieri

9 Settembre 2008 09:00

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Le consulenze esterne possono essere utilizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, però soltanto in casi eccezionali. Lo stabilisce la legge Finanziaria 2008

L’ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessità di una particolare e comprovata specializzazione/preparazione universitaria, operata dall’articolo 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l’accento sull’elevata competenza e sul presupposto dell’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’amministrazione, fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attività non altamente qualificate, con la conseguente inefficacia di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalità, l’utilizzo dell’espressione «esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» deve far ritenere quale requisito minimo il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.
In ogni modo, le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualifica professionale inferiore.

Come già evidenziato dall’articolo 7, comma 6 e seguenti, rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, prescrivono requisiti ulteriori (ovvero diversi) per i collaboratori, oppure procedure alternative per l’affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica. È questo il caso, ad esempio, della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

In diverse disposizioni, il legislatore ha ribadito la necessità di assicurare l’attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone più volte la pubblicità. Le Pubbliche Amministrazioni statali, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le università per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l’obbligo di pubblicità riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore.

L’articolo 3, comma 54, della legge Finanziaria per l’anno 2008 dispone che le Pubbliche Amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni, o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso. Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo più volte evidenziato dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell’ambito di applicazione della previsione normativa tutti gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, anche nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative.