Dimissioni: la nuova procedura online

di Enza La Frazia

2 Giugno 2008 09:00

Analisi della procedura informatizzata per la comunicazione delle dimissioni volontarie nel contratto di lavoro

Ragioni sottese all’emanazione del provvedimento

Nel nostro ordinamento (art. 2118 cod. civ.) tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore hanno diritto di recedere dal vincolo contrattuale: ma mentre il recesso da parte del lavoratore (dimissioni) è libero, se si eccettua l’obbligo di fornire alla controparte un congruo preavviso, il recesso del datore di lavoro (licenziamento) è sottoposto ad una serie di limiti, in quanto il lavoratore è parte debole del contratto e l’ordinamento ne tutela il diritto alla stabilità del posto di lavoro. Prima dell’emanazione della l. n. 188/2007, il lavoratore era quindi libero di addurre qualunque motivazione e di adottare la forma che preferisse per comunicare le proprie dimissioni.

Per tal motivo non era raro che si verificasse il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”: il datore di lavoro poteva, in mala fede, convincere il lavoratore a firmare al momento della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o successivamente durante il rapporto di lavoro, un atto di dimissioni privo di data, in modo da aggirare la normativa che pone dei vincoli al licenziamento. Per ostacolare una simile pratica, divenuta ormai prassi in alcuni settori produttivi del nostro Paese, il legislatore ha emanato la nuova normativa, contenente una procedura fissa ed articolata per la presentazione delle dimissioni. Attraverso il nuovo sistema, le dimissioni vengono presentate in forma scritta, direttamente su un modulo compilabile online, non soggetto a falsificazione o contraffazione, e comunicate direttamente al Ministero.

Ambito di applicazione della l. n. 188/2007

Il campo di applicazione della nuova procedura di recesso unilaterale del lavoratore investe un’ampia gamma di contratti di lavoro subordinato, e nello specifico:

  1. tutti i contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, incluso il lavoro domestico);
  2. i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione a progetto;
  3. i contratti di collaborazione di natura occasionale;
  4. i contratti di associazione in partecipazione (disciplinati dall’art. 2549 del codice civile), nei quali l’associato fornisca prestazioni di lavoro ed in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi da lavoro autonomo;
  5. i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.