Garante privacy: illegittima diffusione redditi online

di Marianna Di Iorio

Pubblicato 7 Maggio 2008
Aggiornato 13 Giugno 2018 12:57

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Illegittimo è il termine utilizzato dal Garante per la privacy che si è pronunciato ieri in merito alla diffusione dei redditi dei contribuenti italiani sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Non ci sono più dubbi: il Garante per la privacy ha stabilito che la modalità utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per diffondere i redditi 2005 dei contribuenti italiani sul proprio sito è illegittima. Così sì è pronunciato ieri il Garante che ha comunicato di aver concluso l’istruttoria avviata nei giorni scorsi sulla diffusione di questi dati. L’Agenzia delle Entrate dovrà, dunque, sospendere in via definitiva la pubblicazione della dichiarazione dei redditi degli italiani.

Il punto su cui si basa la decisione dell’Autorità è il seguente: il Dpr n.600/1973, a cui faceva appello l’Agenzia, fa riferimento soltanto alla possibilità di scegliere la modalità di formazione degli elenchi delle dichiarazioni dei redditi, ma non fa alcun riferimento alla modalità della loro pubblicazione, che deve essere scelta dal legislatore. Inoltre, l’Agenzia non ha richiesto al Garante il «parere preventivo prescritto per legge».

Secondo l’Autorità mancherebbe anche un’«idonea informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa».

Resta ferma, inoltre, l’illegittimità di scaricare e di rendere noti i dati da parte di chi li avesse acquisiti tramite i mezzi diffusi dalla Rete (da sistemi per la condivisione di dati come Emule o altri). La diffusione sarà sottoposta a giudizio civile e penale.

L’Agenzia delle Entrate «si adegua alla decisione» e prende atto del «provvedimento adottato oggi dal Garante della Privacy, che inibisce la diffusione tramite Internet degli elenchi dei contribuenti relativi al 2005, si adegua alla decisione che è stata già preceduta dalla sospensione adottata il 30 aprile scorso».

Gli elenchi potranno essere consultati, come previsto dalla legge, nei vari uffici territoriali dell’Agenzia e saranno trasmessi ai comuni interessati soltanto con riferimento ai contribuenti residenti in quel determinato territorio.