In generale, il problema della sicurezza dei cittadini non può essere ignorato e può presentarsi confliggente con quello della privacy. Il Garante ha indicato un punto di equilibrio nel «bilanciamento fra il bisogno di sicurezza e la paura di essere così controllati da perdere ogni libertà». In sostanza si può essere disposti a rinunciare ad una parte della propria libertà di non essere riconosciuti, ma a condizione che ciò corrisponda ad un reale aumento della protezione da parte dello Stato.
Nell’ambito specifico del mondo del lavoro, l’utilizzo delle ICT comporta problemi di privacy sia per le imprese private che per quelle pubbliche. Per esaminare il problema in oggetto e dare delle indicazioni operative sia per quanto attiene alla videosorveglianza che la vigilanza sull’utilizzo di Internet occorre partire dall’art.114 del Codice per la protezione dei dati personali.
Il Codice rinvia all’art.4 dello Statuto dei Lavoratori (L.n.300 del 25 maggio 1970) che stabilisce il divieto del controllo a distanza dei lavoratori. Può capitare, tuttavia, che il controllo sia necessario per l’organizzazione della produzione ed allora occorre procedere alla stipula di un accordo sindacale oppure, in sua mancanza, all’ottenimento di un provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo.
Coloro che accedono alla zona videosorvegliata, siano essi lavoratori o visitatori, devono essere informati (ex art. 13 del Codice della Privacy) che si trovano o stanno per entrare in un’area controllata e che possono essere oggetto di una eventuale
registrazione. Tutte le indicazioni del Garante sono contenute nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 19 aprile 2004.