Direttive legislative per la realizzazione di siti istituzionali

di Enza La Frazia

12 Maggio 2008 09:00

Attraverso profili critici, un'analisi delle direttive legislative applicate per la realizzazione di siti Web istituzionali. Parola d'ordine: accessibilità

Il Codice dell’Amministrazione Digitale

Con il Codice dell’Amministrazione Digitale il quadro si amplia, prevedendo specificamente che i siti istituzionali debbano essere adeguati non solo al requisito dell’accessibilità, ma anche a quelli di usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (art. 53). Quindi la prospettiva coinvolge una comunicazione via internet fruibile non solo da soggetti diversamente abili, ma più in generale da un’utenza eterogenea e caratterizzata da diversi livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione informatica.

È stabilito, inoltre, che un sito istituzionale contenga una serie di dati che rendano l’operato della Pubblica Amministrazione più trasparente ed efficiente nel suo rapporto con il cittadino: in particolare l’organigramma e l’articolazione degli uffici dell’amministrazione, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti, l’elenco dei bandi di gara e di concorso, nonché la lista degli indirizzi di posta elettronica istituzionali attivi (specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata).

Le norme dei citati articoli, quindi, sono direttamente vincolanti: dal 1 Gennaio 2008 ogni sito istituzionale dovrà essere rispondente ai principi stabiliti dal Codice. Ma, se la legge Stanca, sebbene ristretta ad un ambito di applicazione semplicemente contrattuale, prevedeva una sanzione concreta che assicurasse il rispetto dei requisiti (nullità del contratto contrario alla normativa), il Codice non contiene alcun mezzo sanzionatorio. La verifica della rispondenza ai requisiti di legge è affidata al CNIPA: il Centro, in caso di inadeguatezza del sito rispetto alla normativa, può richiedere che l’amministrazione interessata formuli un piano di adeguamento alla legge, con l’indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione; ciò tuttavia non obbliga automaticamente l’amministrazione a conformarsi al parere del CNIPA, né a rispettare il piano eventualmente formulato.

La carenza di norme applicative e la riduzione delle leggi in materia a mere dichiarazioni d’intenti sta facendo perdere di vista il vero obiettivo delle norme sull’innovazione: occorre che le nuove tecnologie diventino a misura di cittadino, e che i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso di esse possano contribuire a soddisfare i bisogni basilari di partecipazione democratica ed eguaglianza sostanziale, così come delineati nella nostra Costituzione.