Direttive legislative per la realizzazione di siti istituzionali

di Enza La Frazia

12 Maggio 2008 09:00

Attraverso profili critici, un'analisi delle direttive legislative applicate per la realizzazione di siti Web istituzionali. Parola d'ordine: accessibilità

Nel progetto del legislatore sia i privati che la pubblica amministrazione dovranno essere incentivati ad adeguare i propri siti internet al requisito dell’accessibilità. Nei confronti della pubblica amministrazione sono stabiliti una serie di obblighi, i quali, caso di illecito, comportano l’applicazione di una sanzione. Nei confronti dei privati, invece, lo Stato predispone degli incentivi che favoriscano un avvicinamento agli standard stabiliti: è prevista, infatti, per il sito realizzato da privati che rispetti i requisiti stabiliti dalla legge, l’attribuzione su richiesta del marchio o logo attestante l’accessibilità, il quale potrà giovare all’immagine dell’azienda e favorirà un maggior numero di visite al sito che potrà inserirlo nelle sue pagine, creando così un meccanismo premiale per l’incentivazione e la diffusione dell’accessibilità.

Il quadro legislativo delineato dalla legge Stanca si completa con i successivi decreti di attuazione (Decreto ministeriale 8 luglio 2005 e D. P. R. 1 marzo 2005, n. 75), i quali definiscono in concreto il concetto di accessibilità ancorandolo a specifici requisiti e stabiliscono le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti internet, attraverso l’istituzione di un elenco di valutatori presso il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione).

La legge 4/2004 non è stata tuttavia esente da critiche, in primis per l’ambito di estensione della sua applicazione: essa, infatti, limita espressamente la propria applicabilità ai contratti (o aggiornamenti di contratti) redatti dalle amministrazioni che volessero dotarsi di un sito internet. Il contratto è, quindi, requisito necessario per l’applicabilità della sanzione. Ciò implica che la legge non si applichi al caso in cui un ufficio interno all’amministrazione provvedesse alla creazione del sito, né crei in capo all’amministrazione l’obbligo di adeguare ai criteri di legge siti già esistenti. Senza considerare che, data la mancata predisposizione di fondi per l’attuazione della legge, l’accessibilità può essere appannaggio solo dalle amministrazioni che, in autonomia, abbiano la dotazione economica sufficiente a dotarsi di siti rispondenti ai requisiti di legge.