![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
![logo PMI+](https://www.pmi.it/app/themes/pmi-2018/dist/images/pmi+/pmiplus-logo-big-white.png)
Adesso è chiaro: l’auto non tutela la nostra privacy.
A stabilirlo in via definitiva ci ha pensato la sentenza 12042 emessa in questi giorni della Corte di Cassazione, secondo cui l’intercettazione nelle automobili che si trovano su strade pubbliche, effettuata a mezzo di apposite apparecchiature di rilevazione audio e video, non può essere considerata un reato.
A richiedere il ricorso alla Corte di Cassazione è stata la Procura di Brescia che aveva ritenuta ingiusta la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di assolvere 21 investigatori privati assoldati per intercettare conversazioni all’interno di autovetture di coppie clandestine.
La V Sezione Penale della Suprema Corte ha però confermato la sentenza del Giudice precisando che «la riservatezza di notizie e immagini che si rapporta all’ambiente è tutelata nell’articolo 615 bis del Codice penale». Un articolo che stabilisce che la violazione della privacy è applicabile solo ad alcuni luoghi specificamente indicati e cioè l’abitazione o la privata dimora. «Nessuna norma incriminatrice ? conclude la sentenza della Corte – tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via».
Questa decisione è destinata a sollevare l’annosa questione dell’uso delle tecnologie di intercettazione? e senza dubbio suscitare le proteste di quanti consideravano l’auto il proprio rifugio d’amore.