Il DPR 123/2001, che ha integrato e completato la disciplina prevista dal Decreto Presidenziale n. 513 del 1997 sul documento informatico, riporta il «Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinnanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti». Si tratta di un provvedimento di estrema attualità considerando la necessità di modernizzare l’amministrazione della giustizia in Italia, accusata di farraginosità e lentezza al punto tale da mettere in discussione la stessa certezza della pena.
Per avere dei dati recenti rinvio alla “RELAZIONE sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2007″ presentata dal primo presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone il 25 gennaio 2008, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008.
Mi limito in questa sede a riportare un passaggio dell’intervento del Ministro della Giustizia ad interim Romano Prodi in riferimento alla giustizia civile: «Si registra una tendenza all’accumulo di arretrato non omogenea tra gli uffici: l’aumento della pendenza è minimo presso i tribunali, mentre è dell’11% presso le corti di appello, ed è ancora maggiore (circa il 15%) presso i giudici di pace, per un totale complessivo che supera i 5 milioni. La durata media dei procedimenti di primo grado è piuttosto variabile, e va da 980 giorni per la cognizione ordinaria a 760 giorni per la materia del lavoro e ad oltre 500 giorni per le cause di circolazione stradale di competenza dei giudici di pace; la situazione è più grave in appello dove la giacenza media risulta di circa 1405 giorni, ed è di 814 giorni per le controversie di lavoro».
Incide certamente la forte litigiosità italiana: il numero delle cause civili ogni 10mila abitanti in Italia è uguale alla somma delle cause di Gran Bretagna, Spagna e Francia. E se in Danimarca ci vogliono 190 giorni per una causa civile, in Francia si arriva a 331 giorni. L’attuazione generalizzata del processo telematico consentirebbe di avviare a soluzione le problematiche evidenziate.
L’art.4 del DPR 123/2001 prevede, infatti, che gli atti e i provvedimenti del processo possano essere compiuti come documenti informatici e sottoscritti con firma digitale. Per quanto attiene alle comunicazioni e alle notificazioni, gli artt. 6 e 7 consentono di individuare un indirizzo elettronico per la loro effettuazione. Di seguito gli artt. dal 9 all’11 consentono lo svolgimento per via telematica dell’iscrizione a ruolo e della costituzione in giudizio. Al centro della riforma viene posta la creazione informatica del fascicolo d’ufficio che si affianca a quello cartaceo, contenente tutti gli atti del processo in formato elettronico.