Le politiche di sicurezza nell’e-Health

di Maria Dellosso

17 Marzo 2008 09:00

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L'introduzione della Sanità on-line prevede una serie di problematiche relative alla messa in sicurezza dei dati trattati. Con un occhio di riguardo per la privacy...

La sanità elettronica punta all’evoluzione dell’attuale modello sanitario orizzontale verso un più integrato sistema a rete che coinvolge sia i protagonisti delle istituzioni della sanità pubblica che i cittadini, al fine di riorganizzare i processi per ottimizzare gli investimenti e diminuire gli sprechi e l’inefficienza.

Con la loro accresciuta connettività, i sistemi e le reti d’informazione sono ormai esposti a un aumento del numero e del tipo di minacce e vulnerabilità. Emergono quindi nuovi problemi di sicurezza, e si impone l’urgenza di una maggiore vigilanza riguardo a questo genere di questioni di sicurezza e la necessità di sviluppare una “cultura della sicurezza”.

La sicurezza, in questo contesto, è principalmente orientata a garantire la privacy dei dati. In particolare, va considerato che i dati clinici sono classificabili come dati sensibili, mentre i dati non clinici sono classificabili generalmente come dati personali: deve quindi essere implementata la riservatezza a livello di messaggio, tramite la crittografia.

Nella strategia della sanità elettronica, la rilevanza della protezione dei dati si identifica in modo significativo con la sicurezza dei sistemi informatici e della trasmissione o condivisione elettronica dei dati, quindi con tutte le misure preposte a garantire il rispetto dei noti principi legali della confidenzialità, dell’integrità, dell’autenticità e della disponibilità delle informazioni.

In estrema sintesi gli operatori sanitari devono adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, anche individuali, per preservare le informazioni, istruendo adeguatamente il personale.

I dati memorizzati ed elaborati elettronicamente possono essere visionati, copiati, modificati e trasmessi solo da persone autorizzate: queste ultime, inoltre, devono potersi identificare in modo certo e univoco. I sistemi devono garantire che i dati siano disponibili, nella forma e nei contenuti, nel momento richiesto ed assicurare che essi non siano modificati o distrutti in modo accidentale o illecito. Inoltre occorre poter documentare chi ha immesso, modificato o cancellato determinati dati nel sistema e garantire le necessarie procedure e protocolli.

La costruzione di modelli organizzativi e tecnologici finalizzati alla attivazione di EHR e allo scambio e all’interoperabilità di informazioni clinico-sanitarie a livello interregionale e europeo determinano la necessità di

  • utilizzare un’unica modalità di riconoscimento del cittadino
  • utilizzare standard di interoperabilità degli strumenti e delle informazioni

Una disciplina organica della tutela dei dati personali è contenuta nel D. Lgs. 196/2003, comunemente noto come Codice della privacy, e nei correlati provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento all’autorizzazione periodicamente rinnovata, riguardante gli esercenti le professioni sanitarie e le strutture sanitarie.

Poiché i documenti sanitari contengono dati personali ascrivibili alla categoria dei dati sensibili, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati, devono essere trattati:

  • in modo lecito e con correttezza;
  • per scopi ben determinati, espliciti e legittimi;
  • esatti e, se necessario, aggiornati;
  • pertinenti, completi ma non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire;
  • in forma che consenta l’identificazione solo per un tempo non superiore a quello necessario in base allo scopo.