L?articolo 45 del decreto legislativo numero 82 del 2005 recante il codice dell?amministrazione digitale, stabilisce la norma che «I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale».
Il TAR del Lazio è intervenuto sulla questione per richiamare la giurisprudenza a riguardo della trasmissione dei documenti informatici. Lo ha fatto durante un caso di contestazione dell’uso del fax per una notifica di aggiudicazione di una gara di appalto tra diverse società interessate.
Il Tribunale Amministrativo ha ribadito inoltre come «la comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l’utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il cosiddetto rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione stessa».
L’Amministrazione Pubblica italiana si conferma molto attenta alla questione dei documenti elettronici. In realtà la validità giuridica dei documenti inviati tramite e-mail o fax vanta il benestare el Consiglio dei Ministri da diversi anni, anzi l’Italia è stato uno tra i primi paesi al mondo a mettere in pratica tale disciplina che assimila l’e-mail alla più tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se si prende in considerazione il caso della «firma digitale», il protocollo made in Italy è stato addirittura riconosciuto dalla Commissione dell’UE come modello base a livello europeo