Il Garante della Privacy è intervenuto il 17 Gennaio 2008 con un provvedimento che detta le regole per la protezione dei dati relativi a telefonia e Web.
La tutela della libera navigazione sul Web viene a confliggere con i fini di giustizia: i gestori del traffico telematico non possono conservare le informazioni personali degli utenti e devono cancellarle entro due mesi. I gestori, secondo il Garante, devono conservare esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e NON quei dati di traffico apparentemente esterni alla comunicazione – pagine web visitate o gli indirizzi Ip di destinazione – che possono coincidere di fatto con il contenuto della comunicazione, consentendo di ricostruire relazioni personali e sociali, convinzioni religiose, orientamenti politici, abitudini sessuali e stato di salute.
Su PA.net è stato affrontato l?argomento con le news del 7 Gennaio 2008, del 18 Gennaio 2008 e del 25 Gennaio 2008, alle quali rinvio per i dettagli attuativi delle disposizioni emanate.
In questa sede intendo compiere alcune riflessioni inerenti alle implicazioni che investono gli incaricati di mansioni tecniche (amministratori di sistema, amministratori di database, manutentori hardware e software). È indubbio che in nome della privacy viene apparentemente a determinarsi ? sulla base di una lettura veloce degli articoli di stampa – una prevalenza della libertà del cittadino rispetto alla sicurezza della collettività. In realtà il Garante ha inteso intervenire «per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per finalità di accertamento e repressione dei reati, e per altre finalità ammesse dalla normativa».