L’e-government? È un diritto

di Ernesto Belisario

26 Febbraio 2008 09:00

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Il Codice dell'Amministarzione Digitale sancisce chiaramente che per i cittadini e le imprese è un diritto il poter usufruire di servizi pubblici online. Una disposizione ben lontana dall'essere messa in pratica

Appare tuttavia evidente che con la dotazione informatica già disponibile e l’entrata a regime del Sistema Pubblico di Connettività, le Amministrazioni locali non possano addurre giustificazioni valide per esimersi dall’applicazione della norma.

L’art. 3 del C.A.D. sancisce la fine della prima fase del processo digitalizzazione della PA, in cui l’innovazione rappresentava una concessione dello Stato al cittadino. Con questa norma muta la prospettiva: l’e-government è ormai un diritto, un’aspettativa del cittadino-utente tutelata dalla legge.

Logica conseguenza di questa previsione è che il privato che si veda negato questo diritto può rivolgersi al giudice competente (Tribunale Amministrativo Regionale) per ottenere il riconoscimento dell’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione ed esigere di rapportarsi in modalità telematica con gli uffici pubblici.

Provvedimenti per gli Enti negligenti

Per garantire l’effettività questo diritto le Amministrazioni sono chiamate al necessario adeguamento tecnico ed organizzativo al fine di evitare azioni legali e di incorrere, quindi, in responsabilità.

L’adozione degli strumenti info-telematici nelle comunicazioni con l’utenza è sicuramente elemento di cui tenere conto nella valutazione sull’efficienza e sull’economicità dell’azione amministrativa. Inoltre, visti i benefici, anche economici, che deriverebbero alle Amministrazioni in caso di piena applicazione della norma, l’eventuale comportamento negligente potrebbe essere censurabile sotto il profilo della responsabilità amministrativa.

Il principio di cui all’art. 3 del C.A.D. è poi completato da altre norme contenute nel codice stesso. Vengono principalmente in rilievo la norma contenuta all’art. 4 che afferma la possibilità per il cittadino di partecipare al procedimento amministrativo che lo riguardi in modalità telematica e quella contenuta all’art. 6 che prevede che l’amministrazione sia tenuta a corrispondere attraverso posta elettronica (certificata) con il privato che ne faccia espressa richiesta.

La piena operatività dell’art. 3 del C.A.D. ben può essere vista come la chiave di volta dell’intero sistema normativo in materia di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Il punto di arrivo è evidentemente quello di consentire al cittadino di non doversi necessariamente recare agli sportelli degli uffici per richiedere certificati e documenti oppure per presentare istanze, ma di poter effettuare queste operazioni in modo comodo e sicuro dal proprio PC.