L’e-government? È un diritto

di Ernesto Belisario

26 Febbraio 2008 09:00

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Il Codice dell'Amministarzione Digitale sancisce chiaramente che per i cittadini e le imprese è un diritto il poter usufruire di servizi pubblici online. Una disposizione ben lontana dall'essere messa in pratica

Negli ultimi anni il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione ha conosciuto un’altalena fatta di roboanti annunci di innovazione, cospicui investimenti a cui è corrisposta quasi sempre la delusione delle aspettative suscitate.

Non sorprende, quindi, che recenti ricerche evidenzino come, nonostante la diffusione delle ICT sia sempre più capillare, l’attività amministrativa continui ad essere saldamente legata al “cartaceo” e che è scarsa la penetrazione dei servizi on line della PA.

Indubbiamente la transizione verso un’Amministrazione Digitale è un processo più complesso rispetto all’innovazione in ambito privato. I pubblici uffici devono infatti sempre agire “secondo legge” e quindi erano necessari appositi interventi normativi che conferissero all’attività amministrativa elettronica la stessa certezza e affidabilità di quella tradizionale.

L’attenzione del legislatore si è inizialmente concentrata sulla disciplina di alcuni specifici strumenti (firma digitale, protocollo informatico, posta elettronica certificata) che consentissero la legittima riproduzione in modalità informatica dei processi e modelli burocratici esistenti. Tale approccio ha alla lunga mostrato i suoi limiti in quanto ha fortemente limitato i benefici conseguibili con l’uso delle nuove tecnologiche sia in termini di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, sia in termini di offerta di servizi online all’utenza.

Le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale

Per ovviare ai limiti di un’informatizzazione incompiuta è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), D. Lgs. n. 82/2005 che, per la prima volta, ha disciplinato l’e-goverment nel nostro paese avendo abbracciando non solo le esigenze degli uffici pubblici ma anche quelle dei loro utenti.

In questo quadro si colloca l’importantissima previsione dettata dal Codice (art. 3) che sancisce in modo netto e perentorio un vero e proprio diritto dei cittadini e delle imprese, ai quali conferisce il diritto di esigere «l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni».

La norma, che pur in vigore non è stata colpevolmente attuata ed è tuttora poco conosciuta, rischia di trasformarsi in una vera e propria “bomba ad orologeria” per tutti i pubblici uffici. La previsione si applica, infatti, non solo alle Pubbliche Amministrazioni statali (art. 3, comma 1, del C.A.D.) ma anche a quelle locali e regionali (art. 3, comma 1-bis, del C.A.D.) sia pure con il limite, per queste ultime, «delle risorse organizzative disponibili».