Il 21 dicembre 2007 in Senato è stato approvato definitivamente il disegno di legge S1861 con oggetto “Disposizioni concernenti la SIAE”. La normativa contiene una disposizione che ha suscitato ampie discussioni. Si tratta di 2 semplici articoli con cui la SIAE viene trasformata da ente di diritto pubblico a ente di diritto privato (ente pubblico economico) e viene modifica alla Legge sul diritto d’autore nel seguente modo (Art. 2. “Usi liberi didattici e scientifici“):
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma».
Accanto alla diversa competenza sugli atti della SIAE che passa dalla magistratura amministrativa a quella ordinaria, viene riconosciuto il diritto ad usare liberamente online file audio ed immagini a condizione che non ci siano finalità di carattere commerciale ma per uso didattico o scientifico. Una precisazione restrittiva (a cui si deve aggiungere un prossimo Decreto del Ministro dei Beni Culturali per la specificazione dell’uso consentito) stabilisce che le immagini devono essere a bassa risoluzione e le musiche degradate.
Cosa cambia per la PA
La normativa è di grande interesse per la PA, al cui interno hanno un notevole peso specifico i settori dell’istruzione e della ricerca.
Il primo nodo da sciogliere è la definizione di “immagine”. Se con tale termine intendiamo la raffigurazione grafica di qualsiasi soggetto od oggetto, è evidente che tutto può essere ridotto ad immagine anche se in origine non lo era: dalla scultura alla scannerizzazione di una pagina possiamo derivare un file di immagine anche se si tratta di opere che in partenza non lo sono. E se l’accento si sposta dal risultato finale (immagine) alla natura dell’oggetto riprodotto possiamo ritenere che anche la recente intenzione egiziana di apporre copyright sulle Piramidi sia più che legittima.