Gestire il copyright nella PA

di Stefano Gorla

5 Febbraio 2008 09:00

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Contratti di licenza, open source, proprietà intellettuale: il software negli uffici della PA non sempre viene gestito al meglio. Né tantomeno secondo la legge

La PA è in regola?

Da queste premesse vediamo alcune situazioni di quotidiane possibili violazioni del copyright negli uffici della PA. Innanzitutto partiamo dalle fotocopie: non è lecito riprodurre mediante fotocopia le opere protette dal diritto d’autore. La riproduzione di opere d’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, è consentita solo per uso personale e solo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo. Possono essere riprodotte per intero solo le opere rare e ormai fuori catalogo editoriale.

In secondo luogo esaminiamo il problema della riproduzione illecita dei programmi, che non riguarda solo il cosiddetto software applicativo ma anche il software di base od operativo. Con il software, il copyright si deve confrontare con due opposte esigenze: da una parte l’interesse pubblico per un progresso tecnologico costante e dall’altra l’interesse privato per la tutela della proprietà intellettuale.

Quando un ufficio della PA acquista un software, lo acquista su un supporto (in genere CD) e solo di questo ne diviene proprietario. Come nel caso dell’acquisto di un libro la proprietà è solo sul volume e non si estende al contenuto. Ne deriva che, come stabilisce l’art. 5 del d.lgs. 518/92, si possono duplicare i software solo per realizzare delle copie di riserva.

Il legislatore inoltre, con l’art.171 bis della l.633/241, stabilisce che nel caso in cui alla duplicazione abusiva si aggiunga il fine di lucro, si tratta di un comportamento delittuoso punito con una multa e con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. La legge 248/00 considera delittuosa sia l’azione per “fine di lucro” -Inteso come concreto incremento patrimoniale positivo ? che quella “per trarne profitto” ? inteso come qualsiasi vantaggio o utilità econoimica.

Il contratto che in dettaglio regolamenta i diritti e i doveri dell’acquirente e dell’utilizzatore di software è il contratto di licenza d’uso. Questo contratto è un contratto atipico, cioè non regolamentato dal codice civile, e la definizione del contenuto contrattuale è lasciata all’autonomia delle parti contraenti, le quali possono definire i reciproci diritti e doveri a loro discrezione.

Normalmente i contratti di licenza d’uso circoscrivono l’utilizzo del software ad un solo computer per volta e talvolta il computer è espressamente individuato nella documentazione contrattuale. Alcuni contratti di licenza d’uso, tuttavia, consentono la riproduzione del programma su un certo numero di macchine. È possibile stipulare contratti di licenza d’uso che consentano di utilizzare il programma su più macchine o in rete (licenze multiple; a forfait; floating license, cioé licenze per utilizzare i programmi in rete ma da un numero di utenti prefissato) o inserire in contratto clausole ad hoc.

Qualora l’ufficio della PA detenga un software in buona fede da più di dieci anni prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 518/92, deve ritenersene acquisito il diritto di uso. Se, invece, non è trascorso tale periodo di tempo, il software è detenuto irregolarmente. In questo caso, la situazione può essere riparata mediante un accordo con la casa produttrice.