Informatizzazione del procedimento amministrativo

di Maria Elisabetta Mansullo

29 Gennaio 2008 09:00

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Le norme che riconoscono valore ai documenti digitali e che prevedono maggiore trasparenza al cittadino

Tutti gli interventi frammentari e parziali che si sono succeduti a partire dagli anni novanta hanno trovato organica sistemazione nella normativa vigente in tema di procedimenti amministrativi informatici costituita dal Codice dell’Amministrazione Digitale, emanato in attuazione della delega contenuta nella L. n. 229/2003 (“Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione” – Legge di semplificazione 2001). Esso mira a rinnovare l’ordinamento al fine di «garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazione e dagli altri soggetti pubblici» e di «assicurare ai cittadini e alle imprese l’accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumento e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali».

Il Codice dell’Amministrazione Digitale costituisce un’opera di riordino generale che mira a dare assetto organico alla complessa normativa che è stata prodotta nel corso degli anni in materia di digitalizzazione amministrativa. Esso è suddiviso in principi generali (artt.1-11); organizzazione informatica della P.A. (artt.12-19); formazione e sottoscrizione del documento informatico (artt. 20-38); procedimento amministrativo informatico (artt. 40-44); trasmissione dei documenti informatici (artt. 45-49); i dati delle pubbliche amministrazioni (art. 50); i servizi erogati on line (artt. 53-65); acquisizione e riuso dei sistemi informatici (artt. 67-70); le regole tecniche (art. 71); il sistema pubblico di connettività (artt. 72-87).

Il contenuto del Capo III del Codice, intitolato “Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” rappresenta un tassello importante in tema di informatizzazione del procedimento amministrativo e si compone di cinque articoli, contenuti in un’unica Sezione, i quali disciplinano il procedimento, il fascicolo informatico, la formazione e conservazione dei documenti informatici.

Analizziamo singolarmente ciascun articolo. L’art. 40, rubricato “Formazione di documenti informatici“, afferma che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici ed, inoltre, che la redazione di documenti originali o la copia degli stessi su supporto cartaceo è consentita solo ove risulti necessaria e, comunque, nel rispetto del principio di economicità. La logica di questo articolo vuole, quindi, essere quella per cui la regola è costituita dal documento informatico, mentre l’eccezione è rappresentata da quello cartaceo. Una logica che segna un’importante passaggio culturale, indispensabile per il pieno sviluppo digitale dell’agire amministrativo.