Fino all’entrata in vigore della L. n. 241/1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, mancava nel nostro ordinamento una disciplina generale del procedimento amministrativo, cioè di quel particolare iter, comprendente più atti ed operazioni, susseguenti e diversi fra loro, che deve seguire un atto emanato da una Pubblica Amministrazione perché esso possa essere considerato perfetto ed efficace. In particolare, gli elementi specifici di un procedimento amministrativo sono: l’eterogeneità degli atti, cioè gli atti che lo compongono si caratterizzano per una differente natura giuridica, una diversa funzione e vengono prodotti da diversi soggetti della P.A.; la relativa autonomia dei singoli atti del procedimento, i quali, sebbene perseguano lo stesso fine, presentano fini propri e possono anche essere impugnati singolarmente; coordinamento ad un unico fine di tali atti, i quali possono pertanto essere considerati atti di carattere ausiliario.
La L. n. 241/1990 viene da molti considerata una norma “inconsapevolmente informatizzata” perché con essa il legislatore ha per la prima volta rivolto la sua attenzione alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel processo di interazione cittadini-Pubblica Amministrazione. Ad esempio, è con essa sono state introdotte discipline relative alla modalità ed alla validità dell’uso del telefax e alla necessità di una rete di collegamento per il trasporto dei dati tra le pubbliche amministrazioni. In essa hanno anche trovato una definizione giuridica i contenuti tecnologici del documento informatico, della firma elettronica e del protocollo informatico.
Successivamente, vi è stato il D. Lgs. n. 39 del 1993 il quale ha contribuito in modo decisivo all’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa allorquando ha riconosciuto che attraverso l’informatizzazione è possibile raggiungere finalità importanti quali il miglioramento dei servizi, la trasparenza dell’azione amministrativa, il potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche, il contenimento dei costi dell’azione amministrativa. In particolare, all’art. 3 di questo decreto si precisa che «gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati» il che significa riconoscere la validità di un documento conservato nella memoria di un elaboratore.