Il tema della riusabilità delle applicazioni software ha interessato la Pubblica Amministrazione a partire dal 2004, anche se prevista sin dal 2000. In particolare, l’articolo 25 della legge 24 novembre 2000 n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, stabiliva: «Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze». A ciò ha fatto seguito l’intervento del Ministero dell’Innovazione e la Tecnologia con la direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004, nella quale sono state fornite le indicazioni sulle modalità di acquisizione e predisposizione di programmi informatici in grado di mettere in relazione software libero e riuso.
Nel febbraio 2004, il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) ha istituito un Gruppo di Lavoro sulla Riusabilità del software e delle applicazione informatiche. Obiettivo di questo Gruppo di Lavoro è stato quello di studiare gli orientamenti e le condizioni migliori per avviare un mercato del riuso di applicazioni tra le amministrazioni centrali e quelle locali. Il Gruppo di Lavoro ha operato fino a giugno 2004 e il risultato delle analisi svolte è contenuto nel Rapporto del Gruppo di Lavoro.
In questo documento, le applicazioni di cui dispongono le Pubbliche Amministrazioni vengono definite un bene pubblico rilevante sotto molteplici profili. In primo luogo, dal punto di vista economico in quanto i software applicativi sono frutto di consistenti investimenti effettuati nel tempo; in secondo luogo, dal punto di vista tecnologico poiché il patrimonio applicativo posseduto dalle PPAA è costituito, in molti casi, da applicazioni realizzate con tecnologie recenti e con un buon livello di qualità del software; infine, in quanto “giacimenti” di conoscenze dato che le applicazioni integrano nella loro architettura funzionale l’espressione della cultura e della conoscenza specifica dell’amministrazione per quanto attiene al procedimento amministrativo supportato. Infatti, è giusto rilevare nello sviluppo delle applicazioni informatiche la capacità delle amministrazioni pubbliche di interpretare e saper tradurre le norme in strumenti e servizi messi a disposizione per i cittadini-utenti.