Galeotta fu l’esigenza e chi la visse: un mese fa ho dovuto rinnovare la carta di identità e, trovandomi davanti a una simpatica impiegata comunale impegnata nella stampa del documento rigorosamente su carta, ho avuto l’idea di chiedere: «ma la carta di identità, adesso, non dovrebbe essere come il bancomat?»
Mai questione cadde più a fagiolo, visto che proprio questo mese, dopo un iter gestionale durato più di 10 anni, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 229 della Gazzetta Ufficiale il “Decreto Ministeriale 8 Novembre 2007” che detta le regole tecniche per il rilascio della carta d’identità elettronica.
La carta d’identità elettronica, spesso indicata anche con l’abbreviazione CIE, è il documento di identificazione destinato a sostituire la carta d’identità cartacea sul territorio italiano. A decorrere dal primo gennaio 2006, la carta d’identità su supporto cartaceo avrebbe dovuto essere sostituita, all’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d’identità elettronica (articolo 7-vicies ter della Legge 31 marzo 2005 n. 43). Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato il documento conserva validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale. Vediamo di capire, in parole semplici, quali sono le novità.
L’iter legislativo
Il decreto ministeriale 8 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, recante le nuove regole tecniche della Carta di Identità Elettronica (CIE) ha abrogato il precedente decreto ministeriale in data 19 luglio 2000, modificato con decreto ministeriale 14 maggio 2003 e successivamente ulteriormente modificato ed integrato con i decreti ministeriali 6 novembre 2004 e 2 agosto 2005.
A sette anni dal primo decreto, il provvedimento definitivo del 9 novembre ridisegna le caratteristiche tecniche e di sicurezza del documento digitale, anche alla luce dell’esito delle sperimentazioni condotte in numerosi comuni d’Italia che in alcuni anni hanno prodotto due milioni e mezzo di carte elettroniche.