Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo vanno giustificati e possono essere considerati legittimi solo se tali dispositivi di sorveglianza vengono installati dalle aziende dopo aver tentato di utilizzare misure di prevenzione meno invasive. (cfr: Circolare n. 5/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
In presenza di finalità tali da giustificare il controllo, come quelle relative alla sicurezza sul lavoro o del patrimonio aziendale, è consentito l’inquadramento diretto dei lavoratori, senza limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore, per mezzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo di cui si chiede l’installazione.
Tutela del patrimonio aziendale
Facendo particolare riferimento alla tutela del patrimonio aziendale, devono essere rispettati i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché della sua proporzionalità e non eccedenza: in altre parole le tipologie di monitoraggio vanno valutate con gradualità e i controlli più invasivi vengono legittimati solo a fronte della rilevazione di specifiche anomalie e comunque all’esito dell’esperimento di misure preventive meno limitative dei diritti dei lavoratori, per tutelare la privacy.
Solo in casi eccezionali, debitamente motivati, potrà essere consentito l’accesso da postazione remota alle immagini in tempo reale riprese dalle telecamere di videosorveglianza.
Diverso il caso del riconoscimento biometrico installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati: si tratta di uno strumento indispensabile a “rendere la prestazione lavorativa” e pertanto per tali sistemi si può prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge.